Assoluzione con formula dubitativa e prova del dolo nel giudizio civile (Cass. civ. Sez. III n. 8813 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato di assoluzione pronunciato ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. non spiega efficacia preclusiva né esclusiva nel giudizio civile quanto all’accertamento del dolo. Gli artt. 652 e 654 cod. proc. pen. attribuiscono effetto vincolante all’assoluzione solo quando essa contenga un effettivo e specifico accertamento dell’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato, e non quando l’assoluzione derivi dall’insufficienza degli elementi di prova. In tale seconda ipotesi il giudice civile conserva ampio margine di apprezzamento autonomo dei fatti rilevanti. Il vizio di motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, restando esclusa la motivazione meramente insufficiente.
Il Fatto
Una società aveva stipulato una polizza assicurativa contro i danni con una compagnia, a copertura dell’attività di vendita all’ingrosso di capi di abbigliamento. A seguito di un incendio che distrusse il capannone, la società attivò la perizia contrattuale, il cui verbale accertava il diritto all’indennizzo. La compagnia impugnò quel verbale davanti al Tribunale; nel giudizio la società chiese in via riconvenzionale la condanna al pagamento dell’indennizzo.
La causa fu sospesa ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. in attesa del processo penale a carico dell’amministratore e del socio, definito con assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., confermata in Cassazione. Riassunta la causa, l’appello della società è stato rigettato dalla Corte d’appello di Bologna. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La clausola contrattuale subordinava la liquidazione dell’indennizzo alla prova dell’assenza di dolo dell’assicurato. La Corte territoriale aveva ritenuto che le risultanze del processo penale non bastassero e che occorressero ulteriori elementi a discarico, dimostrativi dell’insussistenza del dolo. Il primo motivo censurava l’omessa motivazione sull’assoluzione penale.
La Corte rigetta la censura. Il giudicato di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. lascia al giudice civile un ampio margine di apprezzamento: esso non esplica efficacia preclusiva all’accertamento del dolo né efficacia esclusiva di esso. Richiamando Cass. n. 5676 del 09/03/2010, la Corte ribadisce che gli artt. 652 e 654 cod. proc. pen. attribuiscono effetto preclusivo all’assoluzione solo se questa contenga un effettivo e specifico accertamento dell’insussistenza del fatto o della partecipazione, e non quando l’assoluzione sia determinata dall’insufficienza degli elementi di prova.
La Corte osserva inoltre che il vizio motivazionale, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., convertendosi in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. solo nei casi di motivazione mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile. Al di fuori di tali ipotesi il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo. Il motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non si confronta con la scomparsa del vizio motivazionale in quanto tale.
Il secondo motivo, che lamentava l’omesso esame della consulenza tecnica d’ufficio espletata in sede penale, è inammissibile: non si limita a un fatto storico, ma investe le valutazioni dei consulenti, esulando dal perimetro dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. n. 18886 del 04/07/2023). Nel merito è infondato, avendo la Corte territoriale concretamente valutato gli atti penali, giudicandoli inadeguati a provare l’assenza assoluta di dolo. Il terzo motivo, relativo alle preclusioni istruttorie, è infondato: era stata la stessa società a fondare la difesa sulla pregiudizialità penale, omettendo ulteriori attività istruttorie; il rito applicabile, anteriore al 30/04/1995, non prevedeva le preclusioni della legge n. 353 del 1990 (Cass. n. 12744 del 29/05/2006).
Nota della Redazione
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