Furto d’auto: reclamo senza formule sacramentali e prova presuntiva del sinistro (Arbitro Assicurativo n. 810 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso all’Arbitro Assicurativo, il reclamo preventivo non richiede formule sacramentali né una qualificazione formale dell’atto: è sufficiente una dichiarazione scritta che manifesti in modo chiaro l’insoddisfazione del cliente e ponga l’impresa in condizione di conoscere le contestazioni e replicare. Nel contratto di assicurazione, il fatto costitutivo del diritto all’indennizzo va provato dall’assicurato, ma la prova dell’evento può essere desunta da un quadro presuntivo grave, preciso e concordante ai sensi dell’art. 2729 cod. civ.. Il fatto impeditivo che esclude la garanzia, e in particolare il comportamento riconducibile a colpa grave dell’assicurato, deve invece essere dimostrato dall’assicuratore. Il pagamento diretto in favore della finanziaria costituisce modalità di adempimento, non autonoma domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un autoveicolo acquistato con finanziamento in corso, subisce un primo furto del veicolo il 9 aprile 2025. Il mezzo viene ritrovato e affidato a un’officina per la riparazione; il 15 aprile 2025, prima che la riparazione avvenga, viene nuovamente sottratto. L’impresa nega l’indennizzo del furto totale, sostenendo di non poter verificare che l’auto fosse chiusa e lamentando l’assenza della fattura di riparazione del primo danno.
Il ricorrente chiede la liquidazione di euro 20.500,00 in favore del soggetto finanziante per estinguere il debito, oltre al rimborso delle rate versate dopo il furto. L’impresa eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per assenza di un valido reclamo e, nel merito, l’infondatezza della domanda, invocando anche lo scoperto del 20% con minimo di euro 2.000.
La motivazione del Collegio
Sulla prima eccezione, il Collegio richiama l’art. 1, comma 1, lett. i), del D.M. 6 novembre 2024, n. 215, che definisce il reclamo come dichiarazione scritta di insoddisfazione della clientela avente ad oggetto una prestazione o un servizio assicurativo. Secondo l’orientamento dell’Arbitro, non rileva che l’atto sia qualificato come “diffida”, “sollecito” o “reclamo”: ciò che conta è che il cliente sottoponga all’impresa la propria doglianza e la metta in condizione di replicare. La comunicazione del 17 novembre 2025 contestava espressamente la chiusura del sinistro e chiedeva la riapertura della pratica: si tratta dunque di un valido reclamo, e l’eccezione è respinta.
Il Collegio affronta poi d’ufficio il tema delle conclusioni formulate in sede di repliche. Richiamando la distinzione tra mutatio libelli ed emendatio libelli (Cass. civ., sez. II, n. 20870 del 2019; Cass. civ., sez. I, n. 4115 del 2024), ritiene ammissibili le precisazioni, ma inammissibile la domanda di interessi e spese avanzata per la prima volta in quella sede. Quanto alla documentazione nuova, l’art. 10 del Decreto non contiene alcun divieto di ulteriori produzioni documentali: l’eccezione è infondata.
Nel merito, il Collegio ricorda l’art. 2697 cod. civ. e la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, ord. n. 9205 del 2021): l’assicurato deve provare l’evento coperto, mentre il fatto impeditivo relativo alla colpa grave ex art. 1900 cod. civ. grava sull’assicuratore. La prova del furto può essere desunta da presunzioni, secondo il richiamo a Trib. Parma n. 37 del 2026 e a Trib. Napoli Nord n. 88 del 2025.
La documentazione in atti non si esaurisce nella denuncia: risultano il precedente furto parziale e il rinvenimento, l’affidamento del mezzo all’officina, la consegna di tutti i mazzi di chiavi, la trascrizione della perdita di possesso al P.R.A. e la successiva circolazione del veicolo. Valutati congiuntamente, questi elementi integrano un quadro presuntivo grave, preciso e concordante. L’impresa non ha invece dimostrato che il veicolo fosse lasciato aperto o privo di protezione per fatto imputabile al ricorrente.
Quanto al pagamento in favore della finanziaria, il Collegio precisa che si tratta della sola modalità di adempimento auspicata, non di autonoma domanda; la finanziatrice ha peraltro dichiarato l’insussistenza di vincoli sull’indennizzo. Il diritto spetta dunque al ricorrente, con quantificazione secondo le condizioni contrattuali e applicazione dell’eventuale scoperto. Il ricorso è accolto parzialmente, con interessi dal reclamo al soddisfo e contributo di euro 200,00 a IVASS.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1900 c.c. – Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici