Rinuncia preventiva alle azioni cautelari nulla nella subconcessione (TAR Lazio n. 9134 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
E’ illegittima la previsione della lex specialis di una gara che imponga al subconcessionario di inserire nel contratto con il soggetto gestore dell’area di servizio una clausola con cui quest’ultimo rinunci irrevocabilmente, in via preventiva e generalizzata, ad ogni azione cautelare, possessoria o d’urgenza in caso di scadenza o risoluzione della convenzione a monte. Tale clausola configura una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale, non riferita a una fattispecie concreta e determinata, in contrasto con l’art. 24 Cost. e con il principio per cui non è concepibile una rinuncia alla tutela dell’interesse legittimo prima della sua concreta lesione. L’interesse alla continuità del servizio di erogazione di carburanti sulla rete autostradale non costituisce interesse pubblico preminente tale da giustificare la compressione del diritto di difesa, atteso che l’obbligo di rilascio immediato dell’area assicura comunque la tempestiva riconsegna. Resta ferma la validità di clausole di rinuncia che siano delimitate quanto ad ambito soggettivo e oggettivo di operatività.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore nel settore della distribuzione di carburanti, ha impugnato la lettera di invito alla procedura competitiva per l’affidamento del servizio di distribuzione carbolubrificanti presso un’area di servizio autostradale, deducendo plurimi vizi avverso il Piano per l’efficientamento della gestione delle aree e lo Schema di convenzione allegato alla lex specialis. Con il terzo motivo di ricorso, la società ha censurato la previsione di cui alla lett. e) del punto 14.1 dello Schema di convenzione, che imponeva all’affidatario di inserire nel contratto con il soggetto gestore una clausola di rinuncia irrevocabile ad ogni azione cautelare, possessoria o d’urgenza in caso di scadenza o risoluzione della convenzione a monte.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto le eccezioni di rito sollevate dalle parti resistenti, dichiarando infondata l’eccezione di incompetenza territoriale in favore del TAR Veneto, in ragione della connessione con il contenzioso relativo al presupposto decreto interministeriale, e accogliendo l’istanza di rimessione in termini per errore scusabile rispetto all’eccezione di tardività del ricorso, ravvisando un’obiettiva incertezza sulla tipologia di rito applicabile. Ha altresì disatteso le eccezioni di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e per acquiescenza, valorizzando la conferma dell’interesse della ricorrente a contestare l’assetto regolatorio e la natura di mero adempimento formale delle dichiarazioni di partecipazione.
Nel merito, il Collegio ha dichiarato improcedibile il primo motivo limitatamente alle censure avverso il Piano, già annullato dalla sentenza n. 3254 del 2026 della medesima Sezione, evidenziando che il vizio di incompetenza ha carattere prioritario e assorbente ex art. 34, comma 2, cod. proc. amm. Ha invece respinto le restanti censure relative al meccanismo di determinazione del prezzo massimo, ritenendo legittima la moderazione dei prezzi nel settore della distribuzione carburanti in autostrada, ove sussistono condizioni di monopolio e assenza di contendibilità della domanda, in attuazione della Delibera ART n. 1/2023, e non ravvisando profili di irragionevolezza nel riferimento ai prezzi medi della rete ordinaria regionale, trattandosi di criterio oggettivo che non esclude la competizione sullo stacco.
Il secondo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto le disposizioni del Piano di cui alle lett. g), h) e j) risultavano già annullate e, comunque, non recepite nella disciplina di gara, con conseguente assenza di attualità della lesione. Quanto al terzo motivo, il Tribunale lo ha accolto, richiamando il principio dello ius receptum per cui non è concepibile una rinuncia alla tutela giurisdizionale dell’interesse legittimo prima della concreta lesione, e la giurisprudenza che richiede la specifica delimitazione oggettiva e soggettiva della rinuncia ai mezzi di tutela. La clausola impugnata, essendo estesa ad ogni azione cautelare, possessoria o d’urgenza nascente da futuri contratti non ancora stipulati, senza alcun limite alla sua portata applicativa, è stata ritenuta una rinuncia preventiva e generalizzata, incompatibile con l’art. 24 Cost., non giustificabile alla luce dell’interesse alla continuità del servizio.
Nota della Redazione
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