Ottemperanza al giudicato e cessazione della materia per sopravvenuto pagamento (TAR Emilia-Romagna n. 1539 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto pagamento integrale delle somme oggetto della pretesa, intervenuto nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., non residuando alcun interesse alla pronuncia esecutiva. Ove invece perduri l’inadempienza dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina, fin d’ora, il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. La richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma quarto, cod. proc. amm. va respinta quando il titolo esecutivo già preveda interessi e rivalutazione in misura ritenuta equa. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Un docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Modena n. 555/2025, passata in giudicato come da certificazione prodotta in atti e notificata all’amministrazione per la decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni. Il difensore ha proposto, con separato ricorso, autonoma domanda per il pagamento delle spese legali liquidate dal giudice ordinario con la medesima sentenza e con la sentenza n. 722/2024.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito solo nel secondo ricorso. Nelle more, con nota depositata in data 16.09.2026, il difensore ha dato atto dell’avvenuto pagamento delle spese liquidate: la prima in data 22.04.2026 e la seconda in data 07.07.2026, dunque successivamente al deposito del ricorso del 15.04.2026. La questione giunge al collegio per la definizione dei due giudizi riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dispone anzitutto la riunione dei ricorsi per evidente connessione, trattandosi di dare esecuzione in parte alla medesima sentenza. Passa poi all’esame della sopravvenienza rappresentata dal difensore.
Quanto al ricorso concernente le spese, il collegio rileva che il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso integra piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 8100 del 2025.
Il ricorso concernente il credito della docente è invece ritenuto fondato, non risultando in atti alcun pagamento delle somme spettanti. La perdurante inadempienza del Ministero comporta l’ordine di esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, detratto quanto eventualmente corrisposto in favore della docente.
Il collegio respinge la richiesta di penalità di mora. La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza prevede già la corresponsione degli interessi e della rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito del beneficio sino all’attribuzione concreta. Tale misura è reputata equa anche ai fini dell’art. 114, comma quarto, cod. proc. amm..
Il Tribunale ordina al Ministero e al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di dare esecuzione entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, provvedendo anche al pagamento delle spese del giudizio. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina fin d’ora commissario ad acta il medesimo Dirigente o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, per gli adempimenti sostitutivi entro i successivi sessanta giorni. Le spese di causa, liquidate in complessivi euro 800 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari, con restituzione del contributo unificato per entrambi i ricorsi.
Nota della Redazione
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