Clausola di salvaguardia e rinuncia alle impugnazioni: inammissibile il ricorso (TAR Campania n. 5637 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sottoscrizione da parte della struttura sanitaria privata accreditata del contratto che recepisce la cosiddetta clausola di salvaguardia integra gli estremi dell’acquiescenza ai provvedimenti regionali di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe. Tale condotta è univocamente indicativa della volontà di accettare gli effetti degli atti e degli obblighi che ne derivano. Ne segue la perdita della legittimazione a impugnare gli atti di programmazione economica sanitaria e l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. La clausola di riserva apposta dall’operatore, ove non prevista nel modello contrattuale regionale, si intende non apposta e non impedisce la formazione dell’accordo. La preclusione risponde alla finalità di contenimento della spesa sanitaria nelle regioni in deficit economico-finanziario.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata operante nella macroarea della riabilitazione territoriale, ha impugnato dapprima in sede straordinaria e poi dinanzi al TAR le delibere di Giunta della Regione Campania nn. 531 e 532 del 2021, recanti adeguamento dei limiti di spesa e aggiornamento delle tariffe delle prestazioni riabilitative. Con i motivi aggiunti ha gravato anche gli atti attuativi dell’ASL di Caserta, tra cui la delibera dirigenziale di recupero delle somme corrisposte, e ha chiesto in via subordinata il risarcimento del danno.
Costituitesi la Regione, l’ASL e il Ministero della salute, all’udienza straordinaria del 16 luglio 2025 il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., di un possibile profilo di inammissibilità per sottoscrizione della clausola di salvaguardia, trattenendo la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva dai contratti versati in atti dall’ASL che la ricorrente ha sottoscritto la clausola di salvaguardia, il cui schema è stato imposto dalla Regione con le delibere gravate. La clausola prevede l’accettazione espressa, completa e incondizionata dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe e la rinuncia alle azioni e impugnazioni già intraprese o intraprendibili avverso gli stessi.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale qualifica la fattispecie nello schema tipico dell’acquiescenza: l’assenso alla stipulazione del contratto costituisce comportamento univocamente indicativo della volontà di accettarne gli effetti, acquisendo i diritti e assumendo gli obblighi funzionali all’esecuzione della prestazione alle condizioni economiche predeterminate dall’amministrazione. La clausola di salvaguardia è pertanto meramente ricognitiva dell’effetto preclusivo che si produce quando il soggetto pregiudicato ponga in essere atti o dichiarazioni che dimostrino la chiara e incondizionata volontà di accettare l’operatività del provvedimento. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato n. 4076/2023 e, in tema di clausola di riserva, Cons. Stato n. 321/2018, n. 6569/2020, n. 8127/2021, n. 8451/2021.
Quanto all’eventuale riserva della struttura di sottoscrivere al solo fine di evitare la sospensione del rapporto di accreditamento, i giudici osservano che una simile clausola non è contemplata nel modello contrattuale di riferimento e deve quindi intendersi non apposta, risultando inidonea a impedire la formazione dell’accordo. L’adesione volontaria suggella l’accettazione della posizione prioritaria dell’obiettivo di contenimento della spesa pubblica, funzionale a garantire continuità all’erogazione delle prestazioni sanitarie.
Da qui la preclusione, per il soggetto accreditato, di esperire i rimedi processuali volti a ribaltare gli atti generali di programmazione economica: la clausola persegue la finalità di assicurare il rispetto dei vincoli finanziari nelle regioni in deficit, evitando che iniziative giurisdizionali compromettano gli obiettivi perseguiti. Per l’operatore privato resta l’alternativa tra accettare le condizioni programmatorie restando nella sanità pubblica o collocarsi nel mercato della sanità privata. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono quindi dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese stante la decisione in rito e la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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