Omessa comunicazione di avvio e annullamento del divieto di detenzione armi (TAR Lombardia n. 3548 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi di cui all’art. 39 T.U.L.P.S. è misura di natura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, fondata sull’ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell’affidabilità del soggetto. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è legittima solo in presenza di esigenze di celerità, che devono essere indicate; decorso un lasso di tempo significativo tra i fatti (nella specie, tre anni) e l’adozione del provvedimento, l’Amministrazione deve dimostrare, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, oppure che l’interessato aveva conoscenza aliunde dell’avvio. In mancanza, il provvedimento è annullabile per violazione del contraddittorio procedimentale, fatto salvo il potere dell’Amministrazione di riadottare l’atto.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il divieto di detenzione di armi e munizioni adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. e la conseguente revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia disposta dal Questore. Il provvedimento prefettizio traeva origine da una segnalazione del 2022 e da una proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri, fondate su una querela per minaccia e una denuncia per sottrazione di incapaci e appropriazione indebita, maturate in un contesto di conflittualità familiare tra la figlia del ricorrente e suo marito. Il provvedimento era stato adottato solo nel febbraio 2025, a distanza di circa tre anni dai fatti, quando la vicenda penale risultava archiviata e la querela ritirata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il principio per cui l’Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nella valutazione dei requisiti di affidabilità del soggetto per la detenzione e il porto di armi, trattandosi di eccezioni al generale divieto posto a tutela dell’incolumità pubblica. Il divieto di detenzione non ha natura sanzionatoria ma costituisce misura cautelare finalizzata a prevenire abusi nell’uso delle armi, per la cui adozione non è necessario l’accertamento di un effettivo abuso, essendo sufficienti circostanze che dimostrino la non completa affidabilità dell’interessato.

Quanto alla rilevanza della remissione della querela, la Corte osserva che le determinazioni amministrative sono autonome rispetto alle valutazioni del giudice penale: né l’estinzione del reato né l’archiviazione risultano decisive per escludere il giudizio di inaffidabilità, potendo l’Amministrazione valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica.

Sul primo motivo di ricorso, il Tribunale ricorda che ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990 l’avvio del procedimento deve essere comunicato, salvo ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, che nella materia delle armi possono ex se giustificarne l’omissione. Tuttavia, la violazione del contraddittorio è rilevante quando la parte dimostri di aver subito un pregiudizio concreto. Nel caso di specie, il lungo lasso di tempo trascorso tra la segnalazione (ottobre-dicembre 2022) e l’adozione del provvedimento (febbraio-marzo 2025) esclude che sussistessero esigenze di celerità: l’Amministrazione non ha indicato le ragioni dell’omissione né ha dimostrato, come richiesto dall’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

Né può ritenersi che l’interessato fosse venuto a conoscenza aliunde dell’avvio: il ritiro cautelare delle armi è avvenuto solo il 21 febbraio 2025, nell’esecuzione del divieto, e per circa tre anni il ricorrente aveva legittimamente detenuto le armi e ottenuto il rinnovo della licenza. Considerato assorbente il primo motivo, il Collegio accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati, con compensazione delle spese e salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Autorità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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