Decadenza da concessione comunale tra incompetenza del Sindaco e obbligo di contraddittorio (TAR Campania n. 5636 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dichiara la decadenza da una concessione comunale incidendo su un rapporto contrattuale determinato rientra nella competenza gestionale del dirigente, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, e non in quella residuale del Sindaco prevista dall’art. 50 del medesimo testo unico. La relativa adozione da parte del Sindaco integra incompetenza dell’organo, non sanata dalla sottoscrizione del R.U.P. che abbia firmato in tale sola qualità. È altresì illegittimo, per violazione del contraddittorio procedimentale, il provvedimento di decadenza adottato senza comunicazione di avvio del procedimento, quando esso produce rilevanti conseguenze patrimoniali e il privato alleghi argomenti utili alla cura dell’interesse pubblico. L’annullamento lascia impregiudicato il potere dell’amministrazione di provvedere nuovamente nel rispetto dell’effetto conformativo.
Il Fatto
Con contratto di concessione il Comune affidava a una società cooperativa l’esecuzione dei lavori di un programma pilota di riqualificazione urbana e ambientale, comprensivo della realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’art. 18 del contratto prevedeva la decadenza in caso di perdita dei requisiti, tra cui il fallimento del concessionario. Dichiarato il fallimento della società, il Comune adottava la decadenza dalla concessione con provvedimento sottoscritto dal Sindaco.
Il fallimento impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’incompetenza dell’organo e il difetto di istruttoria. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per difetto di interesse, assumendo che la concessione fosse ormai scaduta, e nel merito l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. La scadenza della concessione non elimina l’interesse, perché il provvedimento incide sulla sfera patrimoniale del fallimento e dei creditori, avendo negato il riconoscimento della titolarità dei beni realizzati, che in tesi sarebbero dovuti rientrare nella massa fallimentare.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La decadenza comporta rilevanti conseguenze patrimoniali e il concessionario avrebbe avuto interesse a contraddire, anche nell’ottica del miglior perseguimento dell’interesse pubblico. Il ricorrente ha allegato argomenti concreti che avrebbe potuto addurre: la pendenza di rapporti economici tra le parti, lo stato di esecuzione delle opere e la destinazione dei fondi e degli alloggi alla massa attiva fallimentare, in funzione della par condicio creditorum. La violazione procedimentale è quindi accertata.
Fondato è anche il secondo motivo. L’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco solo le competenze non assegnate espressamente ad altri organi, e in primis ai dirigenti ex art. 107 TUEL. La decadenza da una concessione incide sulla gestione concreta di un rapporto individuato: attiene alla funzione amministrativa in senso stretto, non all’attività politica dell’ente, come affermato dal TAR Toscana, sez. I, n. 144 del 22 gennaio 2014.
L’atto impugnato reca l’intestazione al Comune e non a un settore specifico, ed è sottoscritto dal Sindaco. Non rileva la firma del R.U.P., intervenuta in tale sola qualità; né è dirimente che questi fosse dirigente del settore finanziario, non avendo l’amministrazione provato che fosse quello il settore competente.
Assorbito il motivo sul difetto di istruttoria, l’atto è annullato, restando impregiudicato il potere di provvedere nuovamente nel rispetto dell’effetto conformativo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.