Sostituzione del commissario ad acta per inerzia nell’ottemperanza del giudicato (TAR Toscana n. 1637 del 15.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta è ausiliario del giudice e sua longa manus, sicché dispone dei più ampi poteri sostitutivi per dare esecuzione al giudicato, anche al di fuori delle regole procedurali applicabili all’organo sostituito e senza necessità di collaborazione di quest’ultimo. Egli è pertanto tenuto a determinare l’entità del credito accertato, avvalendosi se del caso di tecnici esterni, e a reperire direttamente presso gli uffici dell’amministrazione debitrice i dati e i documenti necessari all’ottemperanza. L’acquisizione passiva di una nota dell’ente e la sua mera trasmissione in giudizio, senza il compimento delle attività istruttorie richieste, integrano inadempimento dell’art. 21 cod. proc. amm. e giustificano la sostituzione del commissario. Le obiettive difficoltà dell’ente nell’esecuzione possono invece giustificare il rigetto dell’istanza di determinazione della somma ex art. 114, quarto comma, cod. proc. amm.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, la Struttura unica di liquidazione delle comunità montane calabresi è stata condannata a risarcire al lavoratore il danno pari all’indennità di fine servizio maturata, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite. Passato il titolo in giudicato, il TAR Toscana, con sentenza n. 542 del 1 giugno 2023, ha accolto il ricorso in ottemperanza e ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Vibo Valentia.
Non ottenuto il pagamento, il ricorrente ha proposto reclamo avverso la perdurante inerzia dell’amministrazione e del commissario, chiedendo la sostituzione di quest’ultimo, la determinazione della somma ex art. 114, quarto comma, cod. proc. amm. e la condanna al pagamento di rivalutazione e interessi. Con ordinanza n. 916 del 23 maggio 2025 il TAR ha assegnato al commissario trenta giorni per depositare una documentata relazione su sei specifici punti.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva che il commissario non ha correttamente adempiuto a quanto disposto con la sentenza di ottemperanza e con la successiva ordinanza. In primo luogo, non è stata determinata l’entità del credito del ricorrente, adempimento cui il commissario avrebbe dovuto provvedere, eventualmente con l’ausilio di tecnici esterni, senza alcuna necessità di collaborazione della parte debitrice.
In secondo luogo, l’ordinanza richiedeva un rendiconto analitico sullo stato delle procedure di pagamento, sulla consistenza del patrimonio immobiliare residuato e sulle iniziative per il reperimento delle somme. Si tratta di informazioni che il commissario avrebbe potuto e dovuto acquisire direttamente presso gli uffici della Struttura unica di liquidazione. Egli si è invece limitato a depositare la nota del 30.06.2025 del Commissario straordinario di liquidazione, corredandola con una propria nota che la riassume e omette gran parte dei dati richiesti.
Il TAR ribadisce che il commissario è ausiliario del giudice ai sensi dell’art. 21 cod. proc. amm. e sua longa manus. Nel suo munus gode di ampi poteri: può compiere direttamente ogni atto istruttorio propedeutico all’ottemperanza, intervenire sulle procedure di liquidazione e reperire materialmente le risorse necessarie.
Su queste basi il collegio accoglie l’istanza di sostituzione e nomina nuovo commissario ad acta il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, con facoltà di delega. Gli assegna sessanta giorni per la relazione analitica e altri sessanta, dalla scadenza, per la relazione finale sull’esecuzione.
Quanto alla richiesta di determinazione della somma ex art. 114, quarto comma, cod. proc. amm., il TAR la rigetta: le obiettive difficoltà incontrate dalla Struttura unica di liquidazione giustificano il mancato riconoscimento della penalità di mora. Le spese della fase sono compensate.
Nota della Redazione
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