Silenzio-inadempimento e natura conclusiva della nota comunale sull’abuso edilizio (TAR Sardegna n. 1202 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’amministrazione comunale, investita di una segnalazione di abuso edilizio, rappresenti l’esito negativo degli accertamenti svolti sugli elementi disponibili e indichi gli ulteriori elementi che potrebbero giustificare un diverso approfondimento, costituisce provvedimento conclusivo del procedimento e non atto interlocutorio. La riserva di ulteriori verifiche, parametrata al sopravvenire di elementi nuovi, esprime il carattere rebus sic stantibus della valutazione amministrativa e non ne intacca la definitività. Ne consegue che, ove tale natura sia contestata, il giudice può acquisire dall’amministrazione una relazione sullo stato del procedimento e, accertata la conclusione del procedimento, dichiarare la cessata materia del contendere.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di una porzione di fabbricato adibita ad abitazione, presentavano il 9 ottobre 2025 al Comune una segnalazione di abuso edilizio asseritamente realizzato nel 2022 dal controinteressato sull’altra porzione dell’immobile, destinata a ufficio, con contestuale diffida. L’istanza chiedeva la repressione delle opere.
Con nota del 5 marzo 2026 il Comune riscontrava l’istanza, precisando che, «vista la complessità e delicatezza della questione», gli uffici avrebbero svolto ogni necessaria verifica per accertare la regolarità delle opere. Il 13 aprile 2026 gli istanti chiedevano aggiornamenti sullo stato del procedimento. Ritenendo la nota di natura interlocutoria, proponevano ricorso per silenzio-inadempimento, deducendo la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., oltre a censure sulla fondatezza dell’istanza repressiva e sull’annullabilità della SCIA del 2020 ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato la questione preliminare della natura dell’atto comunale. Con ordinanza n. 1021 del 14 luglio 2026 ha richiesto all’amministrazione una relazione sullo stato del procedimento, acquisendola il 14 agosto 2026.
In quella sede il Comune ha chiarito che la riserva di approfondimenti non era diretta a privare di carattere conclusivo la valutazione già espressa, né implicava che l’attività svolta dovesse considerarsi tamquam non esset. Gli accertamenti non avevano evidenziato elementi sufficienti all’adozione di provvedimenti repressivi o di autotutela, ferma restando la possibilità di ulteriori verifiche ove fossero emersi elementi documentali o tecnici nuovi, in particolare sulle questioni dominicali sollevate dai segnalanti.
La formula «allo stato attuale» esprimeva dunque il carattere rebus sic stantibus della valutazione: sugli elementi allora disponibili non ricorrevano i presupposti per l’intervento richiesto, salva diversa valutazione conseguente all’acquisizione di elementi nuovi. La nota del 5 marzo 2026 rappresentava così, al contempo, l’esito negativo degli accertamenti e l’indicazione degli elementi ulteriori idonei a consentire un diverso approfondimento.
Il Collegio ha inoltre rilevato che, dopo quella comunicazione, i segnalanti non hanno prodotto atti, perizie o documentazione tecnica idonei a fornire gli elementi ulteriori indicati dall’ufficio. La relazione del 14 agosto 2026 ha quindi consentito di superare ogni dubbio sulla definitività della nota e sull’avvenuta conclusione del procedimento.
Su queste basi il TAR ha dichiarato la cessata materia del contendere, compensando le spese per la complessità della vicenda. La decisione conferma che il giudizio sul silenzio non può prescindere dall’effettiva verifica della natura dell’atto, anche mediante acquisizione istruttoria, e che l’inerzia contestata va esclusa quando l’amministrazione abbia reso una valutazione negativa ancorata agli elementi disponibili.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.