Clausola sociale e CCNL nessuna equivalenza se il contratto è il medesimo (Cons. Stato n. 10201 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’operatore economico che, in sede di offerta e di giustificazioni, dichiari di applicare il medesimo CCNL di settore indicato dalla stazione appaltante, identificandolo mediante la versione in vigore e l’adeguamento al successivo accordo di rinnovo, non è tenuto a rendere la dichiarazione di equivalenza delle tutele richiesta dall’art. 11 del Codice dei Contratti pubblici e dall’art. 9 del Disciplinare di gara. La censura che contesti l’erronea indicazione di un contratto collettivo diverso attiene alla fase dichiarativa e di verifica dell’anomalia, non alla fase esecutiva, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo. La valutazione di congruità dell’offerta e l’attribuzione dei punteggi costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, gravando sul ricorrente l’onere di allegare e provare la discordanza.
Il Fatto
Il Comune di Magenta affidava, mediante procedura aperta, il servizio di ristorazione per asili nido, scuole e pasti a domicilio per la popolazione anziana. La società seconda classificata impugnava davanti al TAR Lombardia l’aggiudicazione disposta in favore della società appellante, deducendo profili di mancato rispetto delle caratteristiche minime del servizio, errore nella valutazione di congruità e nell’attribuzione dei punteggi.
Con un secondo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente lamentava la mancata esclusione dell’aggiudicataria per aver reso una dichiarazione difforme dagli artt. 11 del Codice dei Contratti pubblici e 9 del Disciplinare in tema di costo della manodopera e di clausola sociale. Il TAR accoglieva tale censura, annullava l’aggiudicazione, dichiarava l’inefficacia del contratto e ordinava il subentro della ricorrente. Proponeva appello la società aggiudicataria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riforma innanzitutto il rilievo sul difetto di giurisdizione. La censura accolta in primo grado non investe la fase esecutiva del contratto, ma la fase dichiarativa della gara e il controllo esercitato dalla stazione appaltante nella verifica dell’anomalia: essa riguarda l’erronea indicazione, da parte dell’offerente, di un contratto collettivo diverso da quello previsto dalla lex specialis. Il giudice amministrativo è pertanto competente.
Nel merito, il Consiglio di Stato rileva che l’art. 9 del Disciplinare di gara impone all’aggiudicatario di garantire l’applicazione del CCNL indicato ovvero di altro contratto che assicuri le stesse tutele economiche e normative. Dalla documentazione emerge che l’aggiudicataria ha dichiarato di applicare il medesimo CCNL di settore, identificandolo mediante la tabella ministeriale del dicembre 2021, precisando nel progetto di riassorbimento e nelle giustificazioni che le tabelle sarebbero state attualizzate ai nuovi costi del rinnovo contrattuale.
L’operatore non ha dunque dichiarato di applicare un contratto diverso, ma lo stesso contratto, individuato nella versione in vigore e aggiornato agli adeguamenti del 2024, come confermato dalla Relazione del RUP, che ha riconosciuto la congruità del costo del personale tenendo conto dell’aumento derivante dal recente rinnovo. Ne consegue che nessuna dichiarazione di equivalenza era dovuta e che la sentenza di primo grado va riformata, con conferma dell’aggiudicazione e validità del contratto nel frattempo stipulato.
Esaminando le censure riproposte dalla ricorrente, il Collegio le ritiene in parte inammissibili e in parte infondate. Quanto alle figure professionali, la lex specialis esige la continuità del solo servizio pasti a domicilio, mentre per le scuole i costi vanno commisurati all’effettivo periodo di fruizione; la doglianza sull’importo destinato ai costi di gestione è generica e non assolve l’onere della prova. Il motivo sul punteggio relativo alla pasta è smentito dall’offerta, che richiama espressamente la pasta biologica da grano nazionale; le doglianze sul piano dei trasporti non trovano riscontro, riferendosi il criterio ai soli pasti.
Il motivo sulla doppia valutazione delle migliorie è inammissibile, risolvendosi in petizioni di principio prive di sostegno probatorio. Analogamente, le censure sull’anomalia dell’offerta si scontrano con il consolidato orientamento secondo cui la valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica ed è insindacabile salvo manifesta irragionevolezza, come ribadito da Cons. Stato, sez. V, n. 9691 del 2022 e da Cons. Stato, sez. III, n. 5444 del 2018. Il ricorso di primo grado va quindi respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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