Giudicato sul bonus docenti: sola trasmissione interna non prova l’ottemperanza (TAR Campania n. 2815 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., la pubblica amministrazione è tenuta a porre in essere tutte le attività necessarie per dare concreta attuazione al bene della vita riconosciuto in sede giurisdizionale. Non integra adempimento del giudicato l’attività meramente interna e preparatoria, consistente nella trasmissione del nominativo del creditore all’ufficio competente per il pagamento: l’obbligazione si estingue solo con l’effettiva corresponsione del beneficio economico. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituisce condizione di ammissibilità della domanda di ottemperanza. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione, nomina il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e condanna l’amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con decorrenza dalla comunicazione del nuovo ordine di pagamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, n. 4508/2024, pubblicata il 14 giugno 2024. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici e il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a emettere il relativo buono elettronico per complessivi € 2.000,00.
Il titolo è stato notificato all’amministrazione il 9 luglio 2024, anche ai fini del termine dilatorio, ed è passato in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria il 25 novembre 2025. Non essendo intervenuta esecuzione spontanea, la ricorrente ha notificato il ricorso per ottemperanza il 4 dicembre 2025, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via preliminare le condizioni di ricevibilità e ammissibilità dell’azione. Sotto il primo profilo, il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine decennale di prescrizione dell’actio iudicati, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza da eseguire. Sotto il secondo, ha richiamato l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
Il Tribunale ha individuato due presupposti processuali. Il primo è il passaggio in giudicato, soddisfatto dal certificato di cancelleria del 25 novembre 2025. Il secondo è il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che la giurisprudenza amministrativa qualifica come condizione di ammissibilità anche per il giudizio di ottemperanza; sul punto la sentenza richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 1203 del 17.02.2020. Notificato il titolo il 9 luglio 2024 e proposto il ricorso il 4 dicembre 2025, il termine risulta ampiamente decorso.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato. La sentenza del giudice ordinario possiede un immediato valore conformativo-ordinatorio: l’amministrazione deve porre in essere tutte le attività necessarie per dare concreta attuazione al bene della vita riconosciuto alla parte vittoriosa. L’obbligo derivante dal giudicato consisteva nell’emissione della Carta elettronica e nell’accredito della somma di € 2.000,00.
Il Ministero, pur costituitosi, non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento. La memoria del 6 marzo 2026 si limita a dare atto della trasmissione del nominativo della ricorrente all’ufficio ministeriale centrale competente per il pagamento. Tale attività meramente interna e preparatoria non equivale all’esecuzione del giudicato, che si realizza solo con la concreta corresponsione del beneficio. L’inadempimento è stato pertanto ritenuto pienamente accertato.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della pronuncia, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato Commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione generale, con facoltà di delega, prevedendone l’insediamento su istanza di parte entro i successivi sessanta giorni. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidata in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo adempimento.
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Nota della Redazione
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