Appello avverso condanna a provvedere sul silenzio inammissibile per difetto di soccombenza (Cons. Stato n. 1974 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul silenzio della pubblica amministrazione, la sentenza che accoglie l’azione e ordina di provvedere è pronunciata nei confronti della sola amministrazione inadempiente. Il soggetto terzo evocato in giudizio, che non sia destinatario di alcun ordine, non è soccombenzalmente inciso e difetta di interesse ad impugnare. L’eccepito difetto di legittimazione passiva è irrilevante, perché la sua eventuale fondatezza esclude, non radica, la posizione sostanziale sfavorevole. La questione sulla natura del vincolo, espropriativo o conformativo, appartiene al merito e resta estranea all’ambito di cognizione del processo sul silenzio.
Il Fatto
I proprietari alcuni terreni ricadenti nel territorio di un comune campano hanno presentato nel marzo 2024 un’istanza di riclassificazione urbanistica, chiedendo che le aree fossero ridestinate a seguito della decadenza del vincolo espropriativo impresso con il piano regolatore generale in recepimento delle prescrizioni del piano consortile delle aree industriali, divenuto inefficace dal 1980.
Non ottenendo risposta, hanno agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento del silenzio e la condanna del comune a provvedere. Il Consorzio di sviluppo industriale, pure evocato, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Il TAR Campania ha accolto il ricorso e ha condannato il comune, con nomina del commissario ad acta. Il Consorzio ha appellato la sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato rileva d’ufficio, con ordinanza n. 6328 del 2025, una possibile inammissibilità dell’appello per carenza dell’interesse ad agire, assegnando termine alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.. Il Consorzio ha replicato sostenendo di avere interesse a contestare la motivazione secondo cui, dopo la decadenza dei vincoli, i suoli resterebbero privi di disciplina urbanistica.
La Corte osserva che la sentenza impugnata ha accolto l’azione rivolgendo l’ordine di provvedere unicamente nei confronti del comune. Non vi è dunque alcun pronunciamento sfavorevole verso il Consorzio, e ciò a prescindere dall’esaminato difetto di legittimazione passiva.
L’impugnazione ha ad oggetto una decisione resa in un giudizio sul silenzio che verte esclusivamente sull’esistenza di un obbligo di provvedere in capo a un soggetto terzo. La condanna accerta solo quel dovere, con piena discrezionalità del comune sul contenuto dell’atto da adottare.
La questione sull’effettiva natura del vincolo, espropriativa o conformativa, attiene al merito della vicenda e resta fuori dalla cognizione del processo sul silenzio. La Corte ne trae la conferma che il Consorzio non può neppure vantare una formale soccombenza idonea a fondare l’interesse a impugnare, come del resto emerge dalla sua stessa eccezione di legittimazione.
L’appello è quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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