Criterio cronologico per contributi Covid e pari gravità della non autosufficienza (TAR Puglia n. 293 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
A fronte della oggettiva scarsità delle risorse finanziarie destinate a misure socio-sanitarie, la pubblica amministrazione è tenuta a impiegarle in modo non irragionevole rispetto alle diverse esigenze del territorio, fissando in via discrezionale criteri che non risultino irragionevoli, discriminatori o ingiustamente afflittivi. Quando il bando si limiti a individuare la provvista disponibile senza definire le modalità di ripartizione, la selezione delle istanze può essere disciplinata con atto successivo. Il criterio cronologico di presentazione delle domande, applicato a parità di gravità della non autosufficienza, costituisce criterio ragionevole e non discriminatorio. La contestazione che investa il criterio in sé, senza allegarne l’irrazionalità o l’effetto afflittivo, è infondata.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto alla Regione Puglia il contributo economico straordinario per persone in condizione di gravissima non autosufficienza, stanziato nella fase emergenziale della pandemia da D.G.R. n. 687 del 2020. L’istanza è stata presentata il 1° luglio 2020 nell’ambito della categoria dei nuovi richiedenti in possesso del requisito della disabilità gravissima.

Con nota del 22 dicembre 2022 l’ASL Bari ha respinto la domanda, rappresentando che le istanze erano state valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione fino a concorrenza delle risorse attribuite a ciascuna azienda sanitaria. La graduatoria definitiva è stata chiusa con deliberazione n. 1157 del 14 giugno 2022. I ricorrenti hanno impugnato il diniego e la determina dirigenziale regionale n. 384 del 20 maggio 2020, che aveva introdotto il criterio selettivo non previsto dal bando originario. Le amministrazioni hanno eccepito l’improcedibilità del ricorso avverso il silenzio e l’inammissibilità dei motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato che, nelle more del giudizio, l’amministrazione ha adottato un provvedimento espresso di rigetto. Da qui la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso principale, originariamente diretto contro il silenzio-inadempimento.

Passando ai motivi aggiunti, il TAR ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2728 del 12 aprile 2022, reso su analoga questione. Da esso si ricava che la Regione, dinanzi alla scarsità delle risorse, conserva un potere discrezionale di allocazione, purché esercitato secondo criteri non irragionevoli, non discriminatori e non ingiustamente afflittivi.

Il Tribunale ha quindi osservato che il bando si limitava a individuare la disponibilità finanziaria, senza stabilire le regole di ripartizione tra le domande. Era pertanto necessario che un atto successivo definisse i criteri di riconoscimento del beneficio, e la determina regionale ha assolto a questa funzione.

Nel merito, i ricorrenti hanno censurato il criterio cronologico in quanto tale, senza dimostrarne l’irrazionalità o l’effetto afflittivo, e hanno prospettato un accoglimento globale delle istanze che, per la limitatezza delle risorse, non risultava praticabile. Il Collegio ha ritenuto che, a parità di gravità della non autosufficienza — profilo non contestato e dunque presunto — l’ordine temporale di presentazione costituisca criterio ragionevole e non discriminatorio.

I motivi aggiunti sono stati pertanto respinti. Le spese di lite sono state compensate, in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti e del considerevole lasso di tempo intercorso tra l’istanza e la conclusione del procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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