Esclusione dal concorso per motivazione apparente e omessa valutazione dei titoli (TAR Sicilia n. 3420 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale che si limiti ad affermare l’inidoneità della documentazione prodotta dal candidato a comprovare il requisito di ammissione, senza esplicitare le ragioni del giudizio negativo. L’amministrazione è tenuta a rendere conto, in concreto, del perché la documentazione acquisita non valga a dimostrare il possesso del requisito previsto dalla lex specialis. La carenza motivazionale è tanto più grave quando il candidato abbia fornito certificazioni dell’orario di lavoro e dell’anzianità, dovendosi preferire il principio del favor partecipationis rispetto a rilievi di natura meramente formale. Parimenti illegittima è l’omessa valutazione dei titoli posseduti dal candidato ai fini dell’attribuzione del punteggio, in violazione del regolamento di reclutamento richiamato dal bando. Il concorrente non utilmente collocato ha interesse giuridicamente rilevante a contestare la propria posizione in graduatoria in vista di un eventuale scorrimento della stessa.
Il Fatto
La Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea bandiva un concorso pubblico, per titoli, per otto posti di operatore di esercizio, profilo di conducente di autobus per trasporto di persone. L’art. 2, punto 3, del bando richiedeva, quale requisito di ammissione, un’esperienza professionale di almeno dodici mesi nella mansione di conducente di autobus presso aziende di trasporto pubbliche o private.
Il ricorrente partecipava dichiarando di aver svolto le mansioni di autista di scuolabus per un istituto scolastico negli anni scolastici dal 2011 al 2015. L’amministrazione chiedeva integrazioni documentali e, non ritenendole idonee, ne comunicava l’esclusione. Il successivo riesame confermava la decisione. Il candidato impugnava quindi l’esclusione e la graduatoria definitiva, proponendo in seguito motivi aggiunti avverso la nuova graduatoria pubblicata nel marzo 2023.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale affronta l’interesse a ricorrere. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato n. 8562 del 2023 e del TAR Lazio n. 2504 del 2022, il Collegio osserva che il posizionamento in una determinata posizione di graduatoria costituisce un interesse giuridicamente rilevante e non di mero fatto. È ammissibile, quindi, il ricorso del concorrente non utilmente collocato che aspiri a una posizione migliore in vista di un futuro scorrimento.
Nel merito, il ricorso è fondato. Dalla motivazione dell’esclusione non si comprende perché la documentazione prodotta non risulti idonea a comprovare il requisito. Il ricorrente aveva depositato la certificazione dell’orario di lavoro, dalla quale emergeva un orario settimanale di trentasei ore per gli anni scolastici di riferimento, oltre all’estratto conto previdenziale da cui si evinceva la durata del rapporto e la relativa retribuzione, indiziaria del carattere full time della prestazione.
Il Collegio rileva quindi la carenza motivazionale del provvedimento. L’amministrazione avrebbe dovuto esplicitare le ragioni per cui la documentazione non era ritenuta idonea. Il verbale della commissione, per parte sua, si limita ad affermare apoditticamente l’omessa produzione della documentazione integrativa. A fronte di una richiesta di integrazione formulata in modo generico, il giudizio negativo resta privo di supporto argomentativo.
Sul piano processuale, il ricorso introduttivo è dichiarato in parte inammissibile, quanto all’impugnazione della nota iniziale di esclusione — superata dalla successiva nota non meramente confermativa — e del verbale di natura endoprocedimentale; in parte improcedibile quanto alla graduatoria dell’agosto 2022, superata da quella nuova. Il ricorso è invece fondato quanto alla nota di conferma dell’ottobre 2022 e ai motivi aggiunti. Il Tribunale annulla pertanto la nota di conferma e la nuova graduatoria nella parte in cui il ricorrente non è inserito, con condanna dell’amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
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