Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse in caso di dichiarazione della parte ricorrente (TAR Lazio n. 12639 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in caso di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e la sua dichiarazione provoca la presa d’atto del giudice, il quale non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria del servizio di trasporto disabili ex art. 26 della legge n. 833/1978, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una serie di provvedimenti con cui l’ASL Roma 5 aveva disposto, in suo favore, plurime proroghe del servizio medesimo, anziché procedere all’aggiudicazione della gara indetta per la nuova assegnazione. Con successivi motivi aggiunti, la contestazione è stata estesa alle ulteriori determinazioni dirigenziali di proroga tecnica adottate nel corso del giudizio. L’amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente il 4 luglio 2026, con la quale la stessa ha rappresentato di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio, alla luce degli elementi sopravvenuti illustrati dalla resistente nella memoria ex art. 73 cod. proc. amm.
Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, il TAR ha ricordato che, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Nel processo amministrativo, infatti, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, vige il principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale la parte, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione.
In applicazione di tale principio, la dichiarazione di non interesse non poteva che condurre a una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite in ragione della natura e delle ragioni della decisione.
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Nota della Redazione
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