SCIA in zona A e ordine di demolizione tra onere probatorio e atto vincolato (TAR Sicilia n. 282 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti sono qualificabili come ristrutturazione edilizia solo se risultano individuabili con certezza la cubatura e la sagoma d’ingombro del fabbricato preesistente, secondo le definizioni dell’art. 3 d.P.R. n. 380/2001. In mancanza di tali dati, l’opera realizzata sulla base di una demolizione già accertata va considerata nuova costruzione e richiede il permesso di costruire. La SCIA presentata in luogo del titolo edilizio è inammissibile, anche quando la stessa risulti non conforme agli strumenti urbanistici della zona A. A fronte di siffatta inammissibilità, l’ordine di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato, motivato per relationem mediante richiamo alla descrizione delle opere e ai precedenti provvedimenti non impugnati. Il carattere vincolato del provvedimento esclude l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e di preavviso di rigetto.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile sito nel centro storico di Palagonia, in zona A del P.R.G., rappresentava che nel 2020 alcune parti strutturali dell’edificio erano state interessate da crolli accidentali. Chiedeva quindi al Comune di poter rimuovere le parti pericolanti e mettere in sicurezza il sito; l’Amministrazione intimava la messa in sicurezza con le opere strutturalmente necessarie.

Dopo aver ottenuto il nulla osta della Soprintendenza e l’autorizzazione del Genio civile, il ricorrente presentava una SCIA per la ristrutturazione dell’immobile. Il Comune riteneva l’intervento non assentibile con segnalazione certificata e, con ordinanza del 30.11.2023, ingiungeva la demolizione delle opere abusive, consistenti nella costruzione di un piano primo con pilastri, scala e solaio in cemento armato. Il ricorrente impugnava l’ordinanza e le note presupposte davanti al TAR Sicilia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio anticipa il motivo con cui il ricorrente sostiene che l’intervento costituisca mera ristrutturazione edilizia, soggetta a SCIA perché rispettosa di sagoma, superficie e volume preesistenti. Il motivo è in parte inammissibile e per il resto infondato. Secondo consolidata giurisprudenza, per qualificare un intervento come ristrutturazione anziché nuova costruzione occorre individuare con certezza la cubatura e la sagoma d’ingombro del fabbricato su cui si interviene: solo una base di partenza chiara consente di valutare l’entità delle modifiche.

Nel caso concreto viene in rilievo la ricostruzione di un’opera già demolita, come risultante da una precedente ordinanza di demolizione del 2021 rimasta inoppugnata. Dell’edificio originario non vengono forniti con esattezza i dati di partenza, non risultando in atti nemmeno l’atto notarile richiamato in ricorso. L’opera è pertanto correttamente considerata dall’Amministrazione quale nuova costruzione, con richiamo a Cons. Stato, Sez. II, n. 8035 del 2020 e TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 2504 del 2024.

La tesi del ricorrente è inoltre smentita dai fatti: già prima della SCIA risultava la demolizione dell’intero immobile e la realizzazione di un massetto in calcestruzzo con fuoriuscita di ferro, donde l’ordinanza del 2021 non impugnata. La nota dell’8 settembre 2020 non avallava alcuna demolizione, limitandosi a intimare le opere strettamente necessarie alla pubblica incolumità, per le quali la normativa edilizia richiede apposito titolo edilizio. La SCIA è stata quindi correttamente ritenuta manifestamente irricevibile ai sensi dell’art. 2 l.r. n. 7/2019. Né è dimostrata la conformità urbanistica: in zona A il P.R.G. non consente demolizioni e ricostruzioni fino all’approvazione del piano particolareggiato, e difetta lo studio di dettaglio stralcio richiesto dalla normativa regionale.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, la nota che dichiara l’inammissibilità della SCIA indica una duplice ragione, ciascuna autosufficiente: la non sussumibilità dell’intervento e la discordanza tra luoghi ed elaborati progettuali. L’ordine di demolizione, a fronte della manifesta inammissibilità della SCIA, è atto dovuto e sufficientemente motivato per relationem, richiamando la descrizione delle opere e il precedente provvedimento. La mancata indicazione analitica delle norme violate non inficia la motivazione.

La censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento è infondata: la partecipazione del privato risulta in atti e la SCIA non è istanza di parte, ma dichiarazione privata di volontà, con la conseguenza che non sono dovuti né l’avviso di avvio né il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990. Infine, la scelta tra sanzione pecuniaria e demolitoria è prevista dall’art. 34 t.u.ed. solo per la parziale difformità dal permesso, non per l’art. 31 relativo alle opere edificate in assenza di titolo, come nel caso di specie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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