Clausole di gara non escludenti e onere di partecipazione per radicare l’interesse (TAR Sicilia n. 2853 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione della lex specialis costituiscono clausole immediatamente escludenti solo quelle che precludono ab initio la partecipazione, perché impongono requisiti sproporzionati o oneri inesigibili, ovvero rendono impossibile la formulazione dell’offerta. Le clausole che invece limitano la par condicio o avvantaggiano alcuni concorrenti sono penalizzanti e vanno impugnate unitamente all’aggiudicazione, previa partecipazione alla gara. La mancata presentazione della domanda di partecipazione determina carenza di legittimazione a ricorrere avverso siffatte prescrizioni. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della stazione appaltante resta circoscritto alla manifesta illogicità e alla sproporzione rispetto all’oggetto dell’appalto. I chiarimenti che interpretano clausole già contenute nella documentazione di gara, senza modificarle né integrarle, sono ammissibili e non richiedono nuova pubblicazione.
Il Fatto
Una società operante nel settore della diagnostica impugna davanti al TAR Sicilia il bando, il disciplinare e il capitolato speciale di una procedura aperta indetta da un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la fornitura in service di apparecchiature da laboratorio, con riferimento al Lotto 1. La ricorrente contesta le caratteristiche tecniche minime previste a pena di esclusione dall’art. 2 del capitolato speciale, la loro incompatibilità con il criterio del minor prezzo e l’indeterminatezza di alcuni requisiti, chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente.
La società non ha presentato domanda di partecipazione. La stazione appaltante eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, non sussistendo clausole immediatamente escludenti, e nel merito resiste alle censure. Nelle more, il responsabile unico del procedimento sospende la procedura sul lotto e altro operatore presenta domanda di partecipazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal riparto tra clausole immediatamente escludenti e clausole penalizzanti, richiamando Ad. Plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 24 aprile 2018 e la giurisprudenza successiva. Solo le prime impongono l’impugnazione immediata della lex specialis; le seconde incidono sulla parità tra concorrenti e si impugnano insieme all’aggiudicazione. La presentazione della domanda di partecipazione è atto necessario per radicare l’interesse, salvo le deroghe tipizzate, tra cui la contestazione di una gara che non avrebbe dovuto essere indetta.
Le censure avverso le caratteristiche tecniche del Lotto 1 non integrano un’ipotesi di esclusione immediata. La ricorrente denuncia la mancata corrispondenza dei requisiti a specifiche esigenze cliniche o diagnostiche e la loro attitudine a restringere la concorrenza: doglianze che presuppongono una valutazione della discrezionalità tecnica e, quanto al favor partecipationis, attengono a clausole che avvantaggiano altri operatori. Da qui l’inammissibilità per carenza di legittimazione.
Nel merito, il Tribunale ritiene le prescrizioni non affette da manifesta irragionevolezza. Rientra nel potere della stazione appaltante fissare requisiti rigorosi, purché pertinenti e congrui rispetto all’oggetto, e le valutazioni tecniche sfuggono al sindacato salvo illogicità palese. Quanto al chiarimento n. 37, che qualifica come refuso la clausola sull’esecuzione di tutti i test sulla strumentazione principale, il Collegio esclude che esso abbia etero-integrato la legge di gara: si è trattato di interpretazione di clausole già presenti, con prevalenza del requisito di pag. 7 su quello in nota. Analoga lettura vale per i chiarimenti n. 34, 35 e 36, che eliminano gli elementi valutativi incompatibili con il prezzo più basso.
Sul criterio di aggiudicazione, il Collegio conferma che la discrezionalità amministrativa non è sindacabile se non per macroscopica illogicità, e che il livello di complessità dell’appalto non impone il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il principio di equivalenza resta operante anche con il minor prezzo, come previsto dall’art. 1 del capitolato in coerenza con l’Allegato II.5 del d.lgs. n. 36 del 2023. Il ricorso è respinto, la domanda risarcitoria rigettata e le spese liquidate in favore dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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