Ottemperanza al giudicato e onere probatorio dell’amministrazione inadempiente (TAR Sicilia n. 2026 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, il ricorrente assolve all’onere probatorio, ai sensi dell’art. 2697, primo comma, c.c., con la produzione della decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm.. Incombe invece sull’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto accertato, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, c.c.. L’amministrazione che non deduca alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento non supera tale onere. Ne consegue l’accertamento della persistenza dell’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato, con assegnazione di un termine e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso.
Il Fatto
Con sentenza n. 360/2024, il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente, docente, di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per un valore complessivo di euro 2.000,00 oltre accessori.
La sentenza è stata notificata il 3 settembre 2024 ed è passata in giudicato. L’amministrazione non ha però adottato alcun atto di concreta esecuzione. Per questa ragione la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità della proposta: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Su questi presupposti il ricorso è stato dichiarato ammissibile.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. La ricorrente aveva fornito la prova del fatto costitutivo, costituito dalla decisione del giudice ordinario passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm.. Incombeva dunque sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’inefficacia di tali fatti o il prodursi delle condizioni previste dall’art. 2697, secondo comma, c.c..
Il Ministero, costituitosi formalmente, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Il Collegio ha quindi affermato la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
L’obbligo di esecuzione è stato esteso alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e per la registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. è imputabile alla sola scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta un dirigente dello stesso Ministero, con facoltà di delega e senza diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenuto applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025 e ad altre pronunce conformi. Le spese, liquidate in euro 500,00 oltre oneri, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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