Sottoservizi e diniego di condono senza cambio di destinazione d’uso (Cons. Stato n. 2247 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di sanatoria edilizia che si fondi sul presupposto mutamento di destinazione d’uso dell’area in senso ricettivo è illegittimo quando le opere oggetto di condono consistano in sottoservizi e infrastrutturazioni di limitata e accessoria consistenza, non rilevanti in termini di superficie e volume. La semplice infrastrutturazione di un’area con impianti non è di per sé incompatibile con la destinazione residenziale o ricettiva. Il cambio di destinazione d’uso rispetto allo stato previgente costituisce un fatto costitutivo del diniego e deve essere provato dall’amministrazione, non presunto in via induttiva dal contesto. La valutazione del concreto uso del territorio non può sostituire l’accertamento dell’effettiva modificazione urbanistica.

Il Fatto

La società proprietaria di un campeggio ha presentato nel 2004 domanda di condono, ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge regionale Veneto n. 21/2004, per opere abusive prive di rilevanza volumetrica: recinzioni, cancelli, impianti tecnologici, torrette, fontanelle, delimitazioni di piazzole e un impianto per il camper service.

Il Comune ha negato la sanatoria con provvedimento del 2020, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, sul rilievo che le opere avrebbero determinato il cambio d’uso dell’area da residenziale a turistico-ricettiva, non ammesso dalla norma regionale, che consente i mutamenti di destinazione solo verso quella residenziale. Il TAR Veneto ha respinto il ricorso, ritenendo che le opere, pur astrattamente compatibili con la destinazione residenziale, fossero in concreto funzionali all’attività di campeggio. La società ha proposto appello, deducendo l’assenza di prova del cambio di destinazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua il nodo della controversia nel fondamento del diniego: l’amministrazione ha respinto la sanatoria esclusivamente sul presupposto del mutamento di destinazione d’uso in ricettivo rispetto al residenziale. Su questo punto si concentra l’esame del giudice di appello.

Dall’analisi degli atti di causa emerge che le opere contestate hanno una limitata e accessoria consistenza, tale da escludere di per sé il lamentato mutamento urbanistico. Si tratta infatti di interventi non rilevanti in termini di incremento di superficie e volume, costituiti da fognature, impianti idrici e fontanelle, del tutto compatibili con la destinazione residenziale.

La Corte afferma il principio per cui la semplice infrastrutturazione di un’area con sottoservizi non è di per sé incompatibile con la destinazione residenziale o ricettiva. Né emerge alcun elemento probatorio della contestazione, cioè dell’avvenuto cambio di destinazione d’uso rispetto allo stato previgente. Il Collegio supera così la lettura del TAR, che aveva desunto il mutamento dal concreto utilizzo delle opere in funzione dell’attività di campeggio: una presunzione, questa, che non sostituisce la prova del fatto posto a base del diniego.

L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, è accolto il ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado di giudizio sono compensate per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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