Permesso in sanatoria e doppia conformità sismica (TAR Sicilia n. 2856 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone l’accertamento della c.d. doppia conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al momento della domanda, e tale verifica si estende alle norme sismiche. Il Comune che, nel verbale di accertamento dell’abuso, abbia ritenuto necessario il coinvolgimento del Genio civile, deve esplicitare nel provvedimento finale le ragioni per cui ritiene di poter escludere l’autorizzazione sismica. Il mutamento di avviso rispetto alle conclusioni del verbale non può essere esternato soltanto in sede giudiziaria, con memoria difensiva priva di adeguata motivazione e di allegazione tecnica, senza che ciò determini l’illegittimità del titolo per omissione motivazionale. L’amministrazione, inoltre, non ha l’onere di replicare a ogni singolo rilievo procedimentale, ma deve dar conto delle osservazioni la cui valutazione avrebbe potuto condurre ad esito diverso. In tema di titoli edilizi, la legittimazione per vicinitas va tenuta distinta dall’interesse al ricorso, che si sostanzia nella mera prospettazione del pregiudizio e non richiede la prova piena della lesione, attenendo questa al merito.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un appartamento sito in Acireale e ivi residenti, impugnano il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune in favore della titolare dell’unità immobiliare adiacente, avente ad oggetto il recupero volumetrico a fini abitativi del locale sottotetto. Il pregiudizio dedotto riguarda immissioni rumorose e profili di sicurezza strutturale dell’immobile sovrastante.
In precedenza i ricorrenti avevano attivato il procedimento repressivo dell’abuso, sfociato in un’ordinanza di demolizione rimasta ineseguita, e un ricorso avverso il silenzio, definito con sentenza di condanna dell’amministrazione a provvedere. Nel corso di quel giudizio la controinteressata ha presentato istanza di sanatoria, accolta con il provvedimento oggi impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Richiamando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, il Tribunale ribadisce l’autonomia tra legittimazione, fondata sulla vicinitas, e interesse al ricorso, inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto. L’interesse si declina in termini di mera prospettazione della lesione, mentre la prova effettiva attiene al merito. Il richiamo all’art. 844 c.c. è inconferente, perché il giudizio ha diverso petitum e causa petendi.
Nel merito, il Collegio accoglie la censura relativa all’assenza del parere del Genio civile. Poiché l’istante ha qualificato la domanda ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, occorre verificare la doppia conformità anche rispetto alle norme sismiche, in linea con la Corte costituzionale n. 101 del 2013. L’intervento, realizzato in ampliamento in zona a forte rischio sismico, imponeva il coinvolgimento dell’ufficio del Genio civile, come già ritenuto nel verbale di accertamento del 19 settembre 2022. Il Comune avrebbe dovuto esplicitare nel provvedimento le ragioni dell’esclusione, ma nulla precisa; il diverso avviso emerge solo nella memoria difensiva, senza motivazione né allegazione tecnica.
La fondatezza di tale motivo rende rilevante anche il vizio procedimentale: l’amministrazione ha ignorato le osservazioni dei ricorrenti, non essendo sufficiente il mero richiamo contenuto nella relazione istruttoria. L’onere di riscontro sorge quando la valutazione delle osservazioni avrebbe potuto condurre a esito diverso o quando consente di comprendere il mutamento di convincimento sulla necessità del parere del Genio civile.
Il Tribunale dichiara infondate le restanti doglianze. Sulla formazione del silenzio-diniego**, il provvedimento di accoglimento successivo vale come atto tacito di revoca, non essendovi preclusione a provvedere in via espressa. Le censure su standard urbanistici, pertinenzialità del sottotetto e requisiti impiantistici sono giudicate generiche e non provate. Il permesso è annullato per le ragioni esposte, con spese compensate.
Nota della Redazione
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