Art. 1217.

Art. 1217.

Obbligazioni di fare

Se la prestazione consiste in un fare, il creditore e' costituito in mora mediante l'intimazione di ricevere la prestazione o di compiere gli atti che sono da parte sua necessari per renderla possibile.

L'intimazione puo' essere fatta nelle forme d'uso.

Libro IV — Delle obbligazioni