Codice di comportamento e social media: norme immediatamente lesive e determinate (Cons. Stato n. 8642 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici che individuano doveri di condotta sono immediatamente impugnabili, anche prima dell’adozione dei codici decentrati, perché la loro violazione è fonte diretta di responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. I regolamenti che rendono un decalogo di condotte cogenti operano come regolamenti di volizione-azione e non richiedono atti applicativi per acquisire concretezza. Le espressioni impiegate dagli artt. 11-bis e 11-ter del d.P.R. n. 62/2013, come modificati dal d.P.R. n. 81/2023, sono sufficientemente determinate, perché interpretabili secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di nozioni elastiche. Non si pone questione di legittimità costituzionale di un atto regolamentare, estraneo al sindacato della Corte ai sensi dell’art. 134 Cost.
Il Fatto
Una federazione sindacale del comparto della conoscenza ha impugnato il d.P.R. n. 81/2023, che ha modificato il codice di comportamento dei pubblici dipendenti introducendo gli artt. 11-bis e 11-ter in materia di tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media. La ricorrente lamentava l’illegittimità delle nuove regole per violazione dell’art. 17 della legge n. 400/1988, genericità delle condotte sanzionabili e compressione della libertà di espressione.
Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, ritenendo le norme astratte e bisognose di integrazione ad opera di ciascuna amministrazione. La federazione ha appellato, contestando la declaratoria e riproponendo i motivi nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata dall’amministrazione sul rilievo che i motivi non avrebbero aggredito la ratio decidendi. L’eccezione è infondata: la genericità dei motivi determina inammissibilità solo se non è evincibile, dalla lettura complessiva dell’atto, una critica alla sentenza. Nel caso concreto la parte ha confutato la statuizione di primo grado argomentando sulla natura giuridica degli atti impugnati, richiamando l’ordine del Ministero dell’Istruzione e del Merito di affiggere il decreto negli istituti scolastici.
Nel merito, il Collegio ritiene fondato il motivo sulla lesività immediata. Per consolidata giurisprudenza, le norme regolamentari vanno impugnate subito quando producono in via diretta e attuale una lesione concreta. Le disposizioni in esame, osserva la Corte, conformano la condotta dei destinatari e le decisioni delle amministrazioni: la legge n. 190/2012, all’art. 1, comma 44, ha stabilito che la violazione dei doveri del codice è fonte di responsabilità disciplinare, con applicazione del licenziamento per violazioni gravi o reiterate. Le norme individuano doveri a monte, autonomamente cogenti e impugnabili.
Il ragionamento del TAR, secondo cui servirebbe l’atto applicativo, porterebbe all’assurdo di rendere inapplicabili le previsioni nazionali ove la singola amministrazione non adottasse il proprio codice, in contrasto con l’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. Il regolamento, in parte qua, opera come regolamento di volizione-azione: l’art. 11-ter pone un divieto di commenti lesivi del prestigio e dell’immagine che ha valenza autonoma, senza necessità di integrazioni sostanziali. La sentenza va quindi riformata e il ricorso di primo grado dichiarato ammissibile.
Passando ai motivi non esaminati dal TAR, la Corte ne riconosce l’infondatezza. I pareri del Consiglio di Stato — segnatamente il parere n. 93/2023 e il parere n. 584/2023 — avevano espresso riserve sull’indeterminatezza delle regole. Il Collegio non ignora tali rilievi né il loro carattere obbligatorio ma non vincolante, e riconosce che l’amministrazione deve esplicitare le ragioni del dissenso; tuttavia, sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata, ritiene le espressioni censurate dotate di sufficiente determinatezza. Concetti come “reputazione”, “onore” e “nocumento” mutano nel tempo ma restano ricostruibili in termini unitari, secondo la giurisprudenza penale.
Quanto alla prospettata questione di costituzionalità, il rilievo è infondato: il d.P.R. è atto regolamentare di natura amministrativa e, ai sensi dell’art. 134 Cost., sottratto al sindacato della Corte costituzionale. L’appello è pertanto respinto nel merito, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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