Sopravvenienze del Piano del Parco e diniego di nulla osta su impianto (Cons. Stato n. 6373 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta dell’Ente Parco, richiesto nell’ambito del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, va rilasciato previa verifica di conformità tra l’intervento proposto e le disposizioni del Piano del Parco vigenti all’atto dell’AUA. La circostanza che l’impianto preesista all’istituzione del vincolo non esime l’amministrazione dalla valutazione di compatibilità con le sopravvenute prescrizioni di tutela paesaggistica e ambientale. L’attività e le opere di adeguamento dell’impianto divengono incompatibili ove ricadano in zona di riserva integrale e in SIC, prevalendo le esigenze di protezione di suolo, sottosuolo, flora e fauna. Il diniego è legittimo quando il Piano consenta in tale zona i soli usi naturalistici.
Il Fatto
La società appellante è titolare di un’area industriale in cui è ubicato, dagli anni ’60 del secolo scorso, un impianto di frantumazione di materiali inerti, autorizzato alle emissioni in atmosfera con decreto regionale. Con istanza dell’8 giugno 2021 ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale per la gestione e l’adeguamento dell’impianto.
L’Ente Parco ha espresso parere contrario, ritenendo l’attività incompatibile con le norme di attuazione del Piano del Parco per la zona A1 e con le misure di conservazione del SIC. Il SUAP ha concluso negativamente la conferenza di servizi e la Provincia ha archiviato l’istanza. Il TAR Campania ha respinto il ricorso; la società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il dedotto travisamento dei fatti. L’appellante sostiene che il giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare la compatibilità delle sole opere di adeguamento, non dell’impianto preesistente, e che le norme del Piano non potrebbero retroagire su un impianto anteriore. La censura è infondata: l’istanza ha ad oggetto l’acquisizione del nulla osta per l’attività di frantumazione e per i lavori di adeguamento.
La Corte richiama l’art. 13 della legge n. 394 del 1991, secondo cui il nulla osta è rilasciato previa verifica di conformità tra l’intervento e le disposizioni del Piano, e deve essere rilasciato alla luce della normativa vigente all’atto dell’AUA. Nella specie l’impianto ricade in zona A1 di riserva integrale naturale e nel SIC “fiume Mingardo”. L’art. 8 delle norme di attuazione consente in tale zona i soli interventi di conservazione e usi naturalistici.
Con il secondo motivo l’appellante deduce che il Piano non conterrebbe norme limitative degli impianti preesistenti e che l’Ente avrebbe dovuto dettare prescrizioni, non opporre l’opzione zero. Il motivo è infondato: l’Ente Parco ha effettuato una verifica in concreto della compatibilità dell’attività con le esigenze di protezione del suolo, del sottosuolo, della flora e della fauna, che prevalgono sulle altre istanze. Neppure può accogliersi la tesi secondo cui il rifacimento della pavimentazione del piazzale costituirebbe mero intervento manutentivo, avendo esso impatto sull’ecosistema del Parco.
Quanto al motivo riproposto in primo grado e dichiarato inammissibile, il Collegio aderisce all’orientamento sull’atto plurimotivato: è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con assorbimento delle censure avverse agli altri capi (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 3480 del 2024). Nel merito, l’assunto secondo cui la frantumazione non rientrerebbe tra gli impianti di trattamento dei rifiuti è privo di principio di prova.
Infine, la censura di illegittimità derivata avverso i provvedimenti del SUAP e della Provincia è consequenzialmente infondata, risultando legittimo il parere dell’Ente Parco. La mancata acquisizione dei pareri della Regione e del Comune non ha portata infirmante, valendo il silenzio assenso ex art. 14 bis, comma 4, della legge n. 241 del 1990, comunque insuscettibile di superare il pronunciamento negativo del Parco. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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