Motivi aggiunti proponibili fino all’udienza senza preclusioni (Cons. Stato n. 8643 del 06.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fissazione dell’udienza di discussione non costituisce preclusione per la proposizione dei motivi aggiunti. L’unico limite temporale è il termine decadenziale decorrente dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 43 c.p.a., che richiama la disciplina del ricorso e dei relativi termini. Poiché i documenti possono essere depositati fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza ex art. 73, comma 1, c.p.a., il termine per i motivi aggiunti scade fisiologicamente dopo quello per il deposito documentale: la tesi contraria introdurrebbe surrettiziamente una preclusione processuale non prevista da alcuna norma e attribuirebbe all’amministrazione un potere di impedire l’impugnazione degli atti sopravvenuti. Il giudice che dichiari improcedibile il ricorso principale per sopravvenuto superamento degli atti impugnati e, insieme, ritenga “irrilevanti” i motivi aggiunti avverso gli atti sopravvenuti, senza disporre il rinvio dell’udienza, viola il diritto di difesa e la sentenza va annullata con remissione al primo giudice ex art. 105 c.p.a.

Il Fatto

La società appellante gestisce un’attività di carrozzeria e riparazione automezzi in un immobile del Comune di Inverigo. Alla scadenza delle precedenti autorizzazioni chiede al SUAP il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale. Il Comune esprime parere negativo, rilevando che parte degli immobili ricade nella fascia di inedificabilità di cento metri dal fiume Lambro. Il SUAP rilascia comunque l’AUA, ma con prescrizioni che impongono il dislocamento delle strutture fuori dalla fascia di rispetto; analoghe valutazioni erano state espresse dalla Provincia.

La società impugna davanti al TAR Lombardia i pareri e l’AUA nella parte condizionata. Nelle more presenta il progetto di dislocamento, dichiarando espressamente di non voler prestare acquiescenza né rinunciare al ricorso. La Provincia approva il progetto e adotta una nuova autorizzazione, mai comunicata nel domicilio eletto e depositata in giudizio solo nel 2023. La società la impugna con motivi aggiunti, proposti in via cautelativa. Il TAR dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse e “irrilevanti” i motivi aggiunti, ravvisando anche un abuso del processo. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato concentra la decisione sulla censura relativa alla violazione del diritto di difesa, reputandola fondata e assorbente. Il percorso del TAR è intrinsecamente contraddittorio: da un lato dichiara improcedibile il ricorso principale perché gli atti impugnati sarebbero superati dalla nuova autorizzazione; dall’altro ritiene irrilevanti i motivi aggiunti avverso quella stessa autorizzazione. Così facendo il giudice di primo grado omette ogni pronuncia sull’intera domanda.

Quanto al momento del deposito, il Collegio ritiene destituite di fondamento tutte le ragioni addotte dal TAR. Il riferimento al “patente dispregio” delle norme processuali è generico, perché non indica le disposizioni asseritamente violate. Il deposito dei motivi aggiunti il giorno precedente l’udienza non integra alcuna violazione: nessuna norma pone una preclusione processuale collegata alla fissazione dell’udienza di discussione, operando il solo termine decadenziale ex art. 43 c.p.a.

Il Collegio richiama il principio secondo cui il deposito in giudizio di documenti prima non conosciuti segna l’avvio del termine per i motivi aggiunti (Cons. Stato, sez. VI, n. 5050 del 2018; Cons. Stato, sez. IV, n. 3674 del 2013). Da qui l’argomento sistematico: se i documenti si depositano fino a quaranta giorni liberi prima dell’udienza e il termine per i motivi aggiunti è di sessanta giorni, la tesi del TAR determinerebbe un’incompatibilità irragionevole tra le due disposizioni e finirebbe per attribuire all’amministrazione un inammissibile potere di bloccare l’impugnazione degli atti adottati in prossimità dell’udienza.

Neppure la dichiarazione della Provincia di non accettare il contraddittorio giustifica la decisione: al più avrebbe imposto il rinvio dell’udienza, come affermato dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato, sez. VI, n. 8120 del 2022). L’appello è quindi accolto, la sentenza annullata e la causa rimessa al TAR ai sensi dell’art. 105 c.p.a., con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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