Transito nei ruoli civili della Difesa e obbligo di motivare la sede (TAR Puglia n. 1489 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il transito del militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, non è assimilabile a una nuova assunzione, postulando la continuità del rapporto di impiego, e resta pertanto sindacabile dal giudice amministrativo. La determinazione della sede di prima assegnazione, espressione di ampia discrezionalità e informata alla prevalenza delle esigenze funzionali delle Forze armate, non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di motivazione ex art. 3 legge n. 241/1990. I criteri di deroga dell’Annesso 2 alla Circolare del 25 luglio 2023 vanno interpretati sistematicamente, valorizzando le “documentate e gravi situazioni personali” e le “particolari esigenze di elevata protezione sociale”. È illegittimo, per carente motivazione e difetto di istruttoria, il provvedimento che indichi una sede lontana senza contemperare le esigenze organiche con quelle sanitarie, familiari ed economiche documentate e senza dare conto dell’inesistenza di opzioni meno penalizzanti.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolato nella Marina Militare, è stato giudicato dalla competente Commissione Medica Ospedaliera non idoneo in modo permanente al servizio incondizionato e idoneo all’impiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Egli chiedeva quindi di transitare in tali aree.
Nell’ambito del procedimento, il Ministero respingeva la domanda relativa alla sede di prima assegnazione e ne individuava una diversa, non insistente nella regione di ultimo servizio. Il ricorrente impugnava così sia il provvedimento del 21 maggio 2025, che lo invitava a presentarsi per la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la sede assegnata, sia il decreto del 6 maggio 2025 che aveva disposto il transito nell’Area Assistenti, profilando violazione dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, del D.M. 18 aprile 2002 e della legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il quadro normativo: l’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, il D.M. 18 aprile 2002, che non precisa le modalità di individuazione della sede, e la Circolare del 25 luglio 2023. Quest’ultima, all’art. 7, riconduce la sede alle esigenze funzionali delle Forze armate, ma l’Annesso 2 prevede ipotesi di deroga per gravi situazioni personali documentate e per esigenze di elevata protezione sociale.
Il Tribunale riconosce che nel bilanciamento tra interesse pubblico e privato quest’ultimo risulta in linea generale prevalente quello pubblico alla funzionale distribuzione del personale. Tuttavia una motivazione espressa, univoca e convincente resta necessaria ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, tanto più che simili atti incidono drasticamente sulla vita di persone con problemi di salute, già mature e con famiglia, non trattandosi della prima assegnazione di un neoassunto ma di provvedimenti che postulano la continuità del rapporto (cfr. Cons. Stato, II, n. 8136 del 2022).
Richiamando due pronunce del TAR Lazio, Roma, n. 9606/2025 e n. 176/2025, il Collegio ribadisce che l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare le esigenze di salute e che le difficoltà economiche possono integrare le esigenze di elevate protezione sociale. Il transito, non assimilabile a nuova assunzione, è sindacabile: l’invito alla stipula non è una proposta contrattuale insindacabile.
Il Collegio fissa lo standard motivazionale interpretando i criteri dell’Annesso 2 non atomisticamente ma in rapporto all’intera Circolare e agli Annessi delle altre Forze armate, per evitare ingiustificate disparità. La lettura sistematica valorizza le possibilità di deroga e impone di valutare l’esigenza di ripianare le carenze organiche solo per posizioni effettivamente libere, senza comprimere l’interesse a privilegiare la sede di ultimo servizio o le regioni limitrofe.
La nota del 5 giugno 2024, applicabile secondo il principio del tempus regit actum, conferma tale linea ermeneutica. Gli atti impugnati risultano perciò inidoneamente motivati in ordine alla sede, non dando conto della effettiva necessità di quella determinata destinazione né dell’inesistenza di opzioni meno penalizzanti. Il ricorso è accolto nei limiti di cui in motivazione, con annullamento in parte qua e obbligo di riedizione del potere; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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