Coefficiente 2,44% per militari con anzianità inferiore a 15 anni al 1995 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 22 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di diritto affermato dalle Sezioni riunite con la sentenza n. 1/2021/QM — secondo cui la quota retributiva della pensione liquidata con il sistema “misto”, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, va calcolata applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno di anzianità utile maturata al 31 dicembre 1995 — è estensibile anche ai militari collocati in quiescenza con un’anzianità complessiva superiore a 20 anni ma inferiore a 15 anni alla predetta data. L’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 non è invocabile al di fuori del proprio contesto di riferimento. La diversa lettura determinerebbe una duplicazione della valorizzazione del periodo compreso tra l’anzianità maturata al 1995 e il compimento dei venti anni. Le oscillazioni giurisprudenziali intervenute in pendenza del gravame giustificano la compensazione integrale delle spese.
Il Fatto
Un militare dell’Aeronautica, collocato in quiescenza con un’anzianità di servizio superiore a 20 anni, ma con meno di 15 anni maturati al 31 dicembre 1995, agiva in giudizio per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento. Chiedeva l’applicazione dell’aliquota unitaria del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, quale destinatario del sistema di calcolo “misto”.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, aveva accolto parzialmente il ricorso, aderendo ai principi delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e riconoscendo il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. L’INPS ha proposto appello, sostenendo l’inapplicabilità di quei principi a chi, come l’appellato, vantava al 1995 un’anzianità inferiore a 15 anni.
La Motivazione della Corte
La Sezione seconda d’appello ha ritenuto il gravame infondato. Il Collegio ha aderito all’orientamento nomofilattico formatosi a partire dalla sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, richiamata dal giudice di prime cure e recepita dalla giurisprudenza delle Sezioni di appello.
Le Sezioni riunite avevano già chiarito che il beneficio dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 non opera al di fuori del proprio ambito applicativo. Nella determinazione della quota retributiva del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni, il coefficiente va individuato tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del 2,44% per ogni anno utile.
Tale lettura, secondo la sentenza impugnata e confermata in appello, evita il rischio di duplicazione della valorizzazione dei trattamenti. Un’applicazione indistinta della percentuale del 44% comporterebbe una prima valorizzazione del periodo nella quota retributiva e una seconda nella quota contributiva, entrambe confluenti nel montante di calcolo.
Il Collegio ha poi richiamato la successiva sentenza n. 12/2021/QM, con cui gli stessi principi sono stati estesi proprio ai militari collocati in quiescenza con anzianità complessiva superiore a 20 anni ma inferiore a 15 alla data del 31 dicembre 1995. Anche tale estensione è stata pacificamente recepita dalle Sezioni di appello, come attestano i precedenti più recenti citati.
La Sezione ha quindi rigettato l’appello, conformandosi al percorso argomentativo dell’organo nomofilattico, e ha compensato integralmente le spese, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali che avevano dato luogo alla pronuncia delle Sezioni riunite, intervenuta in pendenza del gravame.
Nota della Redazione
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