Coefficiente 2,44% annuo per la quota retributiva dei militari al 31.12.1995 (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 20 del 20.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995 in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni va determinata applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile effettivamente maturato, e non il coefficiente del 2,20% annuo. Il coefficiente si ottiene rapportando l’aliquota del 44% al numero di anni fissato dalla normativa per l’accesso al calcolo misto, pari a diciotto anni meno un giorno. Sussiste litisconsorzio necessario tra l’amministrazione che ha emanato il decreto di liquidazione e quella tenuta al pagamento, con conseguente rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’INPS.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Aeronautica, è cessato dal servizio nel luglio 2003 con un’anzianità complessiva di ventisei anni e un mese. Il Ministero della Difesa gli ha conferito la pensione ordinaria con il sistema misto a decorrere dal giorno successivo. Alla data del 31 dicembre 1995 egli vantava un’anzianità contributiva di sedici anni, due mesi e ventitré giorni.

Respinta l’istanza amministrativa di ricalcolo, il ricorrente ha agito davanti alla Sezione veneto della Corte dei conti per ottenere la riliquidazione ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in primo grado; la Terza Sezione Centrale d’Appello, accogliendo l’impugnazione, ha disposto il rinvio al giudice di primo grado, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico affronta anzitutto l’eccezione preliminare dell’INPS, che si assume mero ordinatore secondario di spesa e dunque privo di legittimazione passiva. Il rilievo è respinto: le attribuzioni di ordinatore principale e secondario costituiscono una ripartizione interna di competenze tra apparati che, nel loro complesso, integrano la figura dell’obbligato passivo. L’INPS è quindi contraddittore necessario, in ragione delle sue competenze nel procedimento di liquidazione del trattamento pensionistico.

Nel merito, la questione riguarda l’applicazione del beneficio di cui all’art. 54, primo comma, d.P.R. n. 1092/1973 al personale militare collocato a riposo con un’anzianità non ricompresa tra i quindici e i venti anni. Il Giudice richiama il principio enunciato dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021: la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

Il percorso argomentativo delle Sezioni riunite muove dall’esclusione del coefficiente del 2,20% annuo. Il coefficiente applicabile si ricava ponendo a denominatore il numero di anni fissato dalla normativa per l’assoggettamento al calcolo misto, cioè diciotto anni meno un giorno: il rapporto tra 44 e 17,997 conduce a 2,445 per ogni anno, con arrotondamento al 2,44% per approssimazione al millesimo. Il Giudice richiama la conforme giurisprudenza delle Sezioni d’appello, tra cui Sez. II n. 143 dell’11 aprile 2022 e Sez. III n. 255 del 2023.

La difesa dell’Istituto aveva sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 54 fuori dal contesto di riferimento. Il Giudice non aderisce a tale lettura restrittiva e, recependo l’orientamento delle Sezioni riunite, ridetermina il trattamento di quiescenza tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con il coefficiente del 2,44% annuo e maggiorazione degli oneri accessori. Il ricorso è pertanto accolto nei termini di cui in motivazione.

Le spese di lite sono integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c., in ragione del mutamento della giurisprudenza e della novità della questione, anche con riferimento al grado d’appello che ha dato luogo al giudizio di rinvio.

Nota della Redazione

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