Accesso atti divorzio dinanzi ufficiale stato civile e riparto competenze Comune Prefettura (TAR Abruzzo n. 154 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La risposta con cui l’amministrazione comunale dichiari che il fascicolo del procedimento è stato trasmesso ad altro ufficio non integra un diniego di accesso, ma una mera comunicazione sulla collocazione degli atti. Ove l’ufficio destinatario abbia osteso tutta la documentazione in suo possesso, la condotta delle amministrazioni è esaustiva e il ricorso avverso il supposto diniego, totale o parziale, è infondato nel merito. L’interesse del richiedente, quando attenga ad atti del proprio procedimento di divorzio formato dinanzi all’ufficiale di stato civile, è concreto, diretto e attuale. Il giudizio di accesso non si converte in accertamento del corretto esercizio del procedimento amministrativo presupposto.
Il Fatto
La ricorrente aveva contratto matrimonio civile e, anni dopo, era intervenuta separazione consensuale. Apprendeva che sarebbe stata definita anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio dinanzi all’ufficiale di stato civile, mediante il procedimento previsto dal decreto legge n. 132/14, convertito dalla legge n. 162/2014.
Chiedeva quindi al Comune di accedere al fascicolo del divorzio. Il Comune rispondeva che i fascicoli erano stati regolarmente depositati presso la Prefettura. La ricorrente si rivolgeva allora alla Prefettura, che le trasmetteva l’unico foglio rinvenuto: un modulo non protocollato, privo di marche da bollo e incompleto. Ritenendo quelle risposte un diniego totale e un accesso parziale, impugnava entrambe le note, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, e chiedeva l’accertamento del diritto alla copia integrale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce, in via preliminare, che l’interesse all’accesso è concreto, diretto e attuale: gli atti riguardano il procedimento di divorzio della stessa ricorrente, che ne ha chiesto copia per verificare come il proprio status di coniuge sia stato modificato.
Ciò posto, la risposta della Prefettura non costituisce diniego parziale. L’amministrazione ha trasmesso tutta la documentazione in suo possesso, come confermato dalla relazione depositata in giudizio; non residua alcun altro documento da ostendere. La doglianza sul supposto accesso parziale è quindi infondata.
Quanto al Comune, che non ha risposto all’ordinanza istruttoria, la nota impugnata non è un diniego, ma la comunicazione che il fascicolo era stato riversato alla Prefettura. Dalla stessa ammissione dell’ente deriva che nessun altro documento è rimasto nella sua disponibilità. La risposta risulta perciò esaustiva anche nei confronti del Comune.
Il percorso argomentativo della sentenza resta sul piano del diritto di accesso: il giudice verifica l’esistenza dell’interesse e l’esaurimento della richiesta da parte delle amministrazioni intimate. Le censure sulla completezza del fascicolo e sulla regolarità della procedura di divorzio non vengono esaminate nel merito, perché esulano dal thema decidendum e non trasformano il giudizio di accesso in un accertamento sul procedimento presupposto. Il ricorso è quindi respinto perché infondato nel merito.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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