Lavori insalubri e aumento di un quarto del servizio ai fini pensionistici (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 21 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio pensionistico dell’aumento di un quarto del servizio prestato previsto dall’art. 25 d.P.R. n. 1092/1973 spetta al lavoratore che abbia svolto in modo effettivo e continuativo le mansioni qualificate come lavori insalubri dall’allegato 1 al d.lgt. n. 1100/1919. La prova delle mansioni può essere raggiunta mediante la documentazione prodotta dall’amministrazione e le dichiarazioni testimoniali dei colleghi che hanno condiviso le stesse attività nel periodo contestato. Accertato lo svolgimento delle lavorazioni insalubri, il giudice riconosce il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo del beneficio e condanna l’amministrazione soccombente alle spese di lite, con distrazione in favore del difensore.
Il Fatto
Il ricorrente, operaio assunto nel 1989 come montatore di impianti oleodinamici presso la sezione rifornimenti e mantenimento di Treviso del Ministero della Difesa, ha chiesto il riconoscimento, ai fini pensionistici, dei benefici di cui all’art. 25 d.P.R. n. 1092/1973 per il periodo dall’11.12.1989 al 02.03.1998, con esclusione dei periodi di ferie e di assenza per altri motivi.
Il Ministero resistente ha trasmesso la documentazione relativa ai periodi lavorativi. La causa è stata posta in decisione all’udienza del 12 marzo 2024.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ricostruisce la domanda come volta ad ottenere il riconoscimento dell’aumento di un quarto del servizio prestato, sul presupposto dell’adibizione ad attività considerate lavori insalubri dall’allegato 1 al d.lgt. n. 1100/1919, richiamato dall’art. 25 del d.P.R. n. 1092/1973.
L’affermazione attorea risulta supportata dalla documentazione allegata al ricorso e, in particolare, dalle dichiarazioni testimoniali dei colleghi di lavoro che nel periodo in oggetto hanno condiviso le mansioni professionali del ricorrente. Gli atti depositati confermano l’assunzione nel 1989 come operaio con la qualifica di montatore di impianti oleodinamici.
Il giudice individua analiticamente le attività svolte: riparazione, smontaggio e assemblaggio di complessivi e sottocomplessivi di sistemi d’arma; pulitura di oggetti lavorati mediante ruote a smeriglio non provviste di aspiratori della polvere; utilizzo di solventi a base di piombo e benzolo. Si tratta di mansioni che il correlato decreto luogotenenziale qualifica come lavori insalubri.
Lo svolgimento di tali mansioni è confermato dalle dichiarazioni dei colleghi con i quali il ricorrente ha lavorato nel periodo in contestazione. Su questa base il giudice ritiene raggiunta la piena prova dei presupposti per il riconoscimento del beneficio richiesto con il ricorso introduttivo.
Sulla base dell’accertamento delle effettive mansioni lavorative, comprovate dalla documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente e da quella prodotta dal Ministero convenuto, il ricorso è accolto, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con il computo dell’aumento di un quarto per il periodo dall’11.12.1989 al 02.03.1998. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 31, comma 1, del codice di giustizia contabile e sono liquidate in € 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.
Nota della Redazione
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