Il coerede può chiedere la liquidazione della quota del libretto di risparmio (ABF Collegio di Roma n. 2808 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione, anche limitatamente alla propria quota. L’intermediario non può eccepire la necessità del litisconsorzio né pretendere una quietanza congiunta di tutti gli eredi per procedere alla liquidazione. Il principio vale anche per il saldo di un libretto di risparmio. Deroghe sono ammesse solo in presenza di specifiche pattuizioni contrattuali sulle modalità di liquidazione o di un’espressa opposizione di un coerede.
Il Fatto
I ricorrenti sono eredi, insieme a un fratello, dei due cointestatari di un libretto di risparmio postale con saldo di euro 56.490,00. La pratica di successione presso l’intermediario si è chiusa il 3 ottobre 2024 con autorizzazione alla liquidazione delle somme in favore degli aventi diritto.
L’istituto, tuttavia, rifiuta di corrispondere la quota spettante ai proponenti e subordina il pagamento alla produzione di una quietanza congiunta sottoscritta da tutti gli eredi. I ricorrenti rilevano che il libretto non è oggetto di disposizioni testamentarie e che tra i coeredi non pende alcuna controversia. Dopo il reclamo del 29 aprile 2025, riscontrato negativamente, chiedono all’Arbitro il riconoscimento del diritto al rimborso della propria quota, oltre interessi.
La motivazione del Collegio
Il thema decidendum riguarda l’esistenza di un diritto del singolo coerede a riscuotere la parte di credito corrispondente alla propria quota ereditaria, senza necessità di litisconsorzio né di quietanza congiunta degli altri coeredi.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento dell’Arbitro, maturato sulla scorta della decisione del Collegio di Coordinamento n. 27252/2018. In base a tale indirizzo, il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione, sia limitatamente alla propria quota sia per l’intero. L’intermediario non può quindi eccepire l’inammissibilità del ricorso per difetto di litisconsorzio necessario, né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi.
Il Collegio individua due limiti a tale regola. Il primo riguarda l’autonomia contrattuale: il de cuius e l’intermediario possono aver previsto specifiche pattuizioni che regolano la liquidazione del saldo in modo diverso da quello legale. Il secondo attiene all’opposizione di un coerede: l’intermediario non può liquidare il saldo in favore di uno solo degli eredi qualora sussista un’espressa opposizione, pur in assenza di pattuizioni specifiche.
L’orientamento generale è stato esteso dai Collegi territoriali anche alla domanda di liquidazione dei libretti di risparmio. Il Collegio richiama sul punto la decisione del Collegio di Roma n. 9650/2024, la decisione del Collegio di Milano n. 9962/2024 e la decisione del Collegio di Bari n. 13232/2024.
Nel caso concreto è pacifico che la pratica successoria sia stata definita con il pieno riconoscimento della titolarità della quota ereditaria in capo ai ricorrenti. Non risulta alcuna opposizione del terzo coerede, né le parti hanno dedotto l’esistenza di una specifica disciplina contrattuale difforme. Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e accerta il diritto dei ricorrenti alla liquidazione della quota di rispettiva spettanza, oltre agli interessi legali dalla richiesta al saldo. Dispone inoltre il pagamento del contributo alle spese della procedura in favore della Banca d’Italia e del rimborso del versamento in favore dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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