Conto corrente: le spese di gestione pattuite nel documento di sintesi non sono indebite (ABF Collegio di Bari n. 4468 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto dal cliente non consumatore avverso le spese di gestione addebitate sul conto corrente non ha natura consulenziale ed è ammissibile davanti all’ABF, poiché mira a verificare la debenza degli addebiti alla luce delle condizioni economiche pattuite e non a modificarle. Quando il documento di sintesi sottoscritto prevede spese forfettarie trimestrali, un numero massimo di operazioni incluse nel canone e un costo unitario predeterminato per le operazioni eccedenti, gli addebiti che trovano corrispondenza in tale struttura sono legittimi. La generica deduzione di rassicurazioni orali circa l’onnicomprensività del canone, priva di riscontro documentale, non smentisce il contenuto del contratto e non fonda la domanda restitutoria.

Il Fatto

La società ricorrente, cliente non consumatore, contesta all’intermediario le spese di gestione addebitate sul conto corrente acceso nel 2024. Sostiene che, in sede di apertura del rapporto, le fosse stato prospettato un canone fisso “onnicomprensivo”, tale da rendere gratuite tutte le operazioni senza ulteriori costi. In contrasto con tali intese, la banca avrebbe applicato spese di gestione per svariate centinaia di euro per trimestre, di cui chiede il rimborso per complessivi euro 2.718,50.

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per pretesa natura consulenziale della domanda e l’incompetenza per materia dell’ABF, sostenendo che il ricorrente mirerebbe a una modifica delle condizioni economiche liberamente pattuite. Nel merito evidenzia che il contratto prevede spese forfettarie di liquidazione trimestrale, un numero massimo di operazioni incluse nel canone e un costo unitario per ciascuna operazione eccedente. Gli addebiti contestati deriverebbero dall’elevato numero di operazioni effettuate, superiore alla soglia inclusa, e sarebbero conformi alle condizioni sottoscritte.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto le eccezioni preliminari. Il ricorso, correttamente riqualificato, non ha natura meramente consulenziale: può intendersi volto a verificare la debenza delle spese di gestione applicate alla luce delle condizioni economiche pattuite. Rientra pertanto nell’ambito delle controversie sottoponibili all’ABF in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, secondo l’insegnamento richiamato del Collegio di Bologna, decisione n. 12682/2023. Le eccezioni, ivi compresa quella di incompetenza per materia, sono quindi disattese: la domanda non mira a una modifica delle condizioni economiche, bensì alla verifica della loro corretta applicazione.

Nel merito, dalla documentazione contrattuale prodotta emerge che il rapporto è regolato da un sistema di costi articolato in tre voci: spese forfettarie annue ripartite su base trimestrale; un numero massimo di operazioni incluse nel canone; un onere aggiuntivo predeterminato per ciascuna operazione eccedente la soglia. Tale struttura risulta chiaramente indicata nel documento di sintesi sottoscritto dalla società ricorrente.

Dall’esame degli estratti conto, le spese contestate risultano riconducibili all’applicazione delle predette condizioni economiche, tenuto conto dell’elevato numero di operazioni registrate sul conto, superiore alla soglia inclusa nel canone, con conseguente addebito delle spese di registrazione per le operazioni eccedenti.

Il Collegio rileva che la ricorrente non contesta specificamente né la sottoscrizione del documento di sintesi, né il contenuto delle condizioni economiche ivi riportate. Si limita a richiamare generiche rassicurazioni orali circa l’asserita onnicomprensività del canone, non suffragate da elementi documentali idonei a smentire il contenuto del contratto.

In mancanza di prova di pattuizioni diverse o più favorevoli rispetto a quelle formalizzate nel documento di sintesi, e considerata la coerenza tra disciplina contrattuale e addebiti effettuati, non emergono profili di illegittimità nell’operato dell’intermediario né ragioni per ritenere indebite le spese. Ne consegue l’infondatezza della domanda restitutoria e il rigetto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *