Il cointeressato non può opporsi al ricorso straordinario oltre i termini decadenziali (TAR Toscana n. 1230 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il cointeressato, titolare di un interesse sovrapponibile a quello del ricorrente e non di un interesse contrapposto, è legittimato a proporre opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per ottenere la trasposizione in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 e dell’art. 48 cod. proc. amm. Tale facoltà, tuttavia, non può essere esercitata oltre il termine decadenziale fissato per l’impugnazione principale del provvedimento, perché in tal modo si eluderebbero i termini di proposizione del ricorso giurisdizionale in violazione del principio di buona fede e del divieto di abuso del processo. Il cointeressato che non abbia tempestivamente impugnato l’atto non può quindi avvalersi dell’opposizione per recuperare una potestà ormai estinta. L’opposizione proposta in difetto di tale presupposto è inammissibile e comporta la restituzione del fascicolo per la prosecuzione del giudizio in sede straordinaria.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva un impianto di recupero di metalli preziosi da rifiuti speciali e aveva attivato davanti alla Regione un procedimento di valutazione di impatto ambientale per l’ampliamento dell’attività. Con delibera n. 47 del 21.01.2019, la Giunta regionale si era pronunciata positivamente sulla compatibilità ambientale del progetto, sia pure con prescrizioni, e l’atto era stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Due associazioni ambientaliste e un privato hanno impugnato la delibera con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Un soggetto residente nelle immediate vicinanze dell’impianto, destinatario della notificazione, ha proposto opposizione chiedendo la trasposizione del gravame in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato quindi riassunto davanti al TAR, che ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda la legittimazione del cointeressato a proporre opposizione al ricorso straordinario. Il Collegio richiama il dibattito giurisprudenziale e la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2013, che ha esteso la facoltà di opposizione anche ai cointeressati in una lettura evolutiva dell’art. 48 cod. proc. amm. Nel caso concreto, il soggetto opposto si era qualificato come titolare di una posizione analoga a quella dei ricorrenti, e non contrapposta: donde la sua qualificazione come cointeressato.
Il Tribunale non ritiene però che tale conclusione esaurisca il problema. Richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 3987 del 2024, il Collegio osserva che il generalissimo principio di buona fede e di tutela dell’affidamento, unito al divieto di abuso del processo, impone di riconoscere la facoltà di trasposizione solo entro il termine ordinariamente fissato per la proposizione del ricorso giurisdizionale in via principale.
La distinzione è netta: il cointeressato non è parte necessaria del giudizio, non subisce alcun pregiudizio dall’iniziativa altrui e, per evitare l’elusione dei termini decadenziali, è onerato di attivarsi tempestivamente, proponendo ricorso autonomo o intervenendo ad adiuvandum entro il termine di decadenza. La spontanea intimazione a opera del ricorrente non vale a rimetterlo in termini rispetto a poteri ormai estinti.
Nel caso di specie la facoltà di impugnazione era ampiamente spirata: la delibera era stata pubblicata il 30.01.2019 sul Bollettino ufficiale, e ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006 da quella data decorrono i termini per le impugnazioni giurisdizionali. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. II, n. 9983 del 2022. L’opposizione è perciò inammissibile, con restituzione del fascicolo per la prosecuzione in sede straordinaria ai sensi dell’art. 48, comma 3, cod. proc. amm. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
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