Nulla osta dei terzi e occupazione suolo pubblico divieto di veto (TAR Toscana n. 1229 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del regolamento comunale che subordina il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico all’assenso o nulla osta dei terzi interessati non attribuisce a costoro un potere di veto sul provvedimento concessorio. Essa va letta come strumento di natura istruttoria, volto a coinvolgere preventivamente i titolari di diritti adiacenti e a contemperare gli interessi coinvolti. L’amministrazione conserva il potere-dovere di autonoma valutazione comparativa e non può qualificare la propria attività come vincolata al consenso del privato. Ove la concessione venga rilasciata subordinandone l’efficacia al nulla osta, l’ente deve attivare il soccorso istruttorio e motivare in modo compiuto. Il provvedimento di decadenza o revoca fondato su un siffatto presupposto è illegittimo per carenza e perplessità della motivazione e per sviamento di potere.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico di Siena. Otteneva una concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico per l’installazione di pedane, tavoli, sedie e ombrelloni, articolata su tre aree. Il Comune, con successivo provvedimento, dichiarava la decadenza e la revoca parziale della concessione, riducendo lo spazio disponibile: motivo, la mancata allegazione del nulla osta dei terzi interessati previsto dal regolamento comunale, in presenza del dissenso espresso dalla proprietaria di un immobile adiacente. Il contraddittorio avviato dalla società non modificava l’esito.
La società impugnava davanti al TAR sia l’atto di decadenza sia l’art. 3, comma 3, del Regolamento comunale approvato con delibera consiliare, nella parte in cui subordina il rilascio della concessione all’assenso dei terzi. Il Comune si costituiva ed eccepiva tra l’altro l’improcedibilità del ricorso. L’istanza cautelare veniva respinta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara improcedibili il primo e il terzo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la concessione scaduta naturalmente. Ritiene tuttavia di dover scrutinare il merito delle censure per ragioni di certezza dei rapporti giuridici e ai fini di eventuali rimedi risarcitori.
Il secondo motivo, volto all’annullamento della norma regolamentare, è infondato. La disposizione regolamentare, correttamente intesa, non conferisce al privato un potere interdittivo prevalente su quello comunale. Richiamando il precedente del TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 14.01.2014, n. 142, il Tribunale osserva che il consenso del proprietario assume rilevanza costitutiva solo in fattispecie diverse, come lo sconfinamento in proprietà altrui. Nelle ipotesi regolate dall’art. 3, comma 3, l’assenso serve invece a istruire il procedimento e a contemperare gli interessi dei residenti e delle attività commerciali, in coerenza con la finalità dell’art. 1 del Regolamento.
La formula ampia con cui la norma individua gli interessati non ne compromette la legittimità: essa svolge una funzione di prima esemplificazione a supporto dell’istruttoria. L’interpretazione opposta — un vero e proprio potere di veto del confinante, senza onere di motivazione — vanificherebbe la finalità di dissuasione dei conflitti.
Il Terzo motivo, esteso al provvedimento attuativo, è invece fondato. La concessione subordinava espressamente l’efficacia al rilascio del nulla osta. Il Comune ha però attribuito valore di condizione di efficacia alla volontà del terzo, senza autonoma comparazione e senza esercitare il soccorso istruttorio previsto dall’art. 6 della legge n. 241/1990. L’amministrazione si è attivata solo sulla segnalazione della controinteressata, senza valutare gli interessi da questa rappresentati. La prescrizione particolare risulta inoltre estranea alla lettera e alla ratio del Regolamento, sì che il potere di decadenza risulta esercitato per finalità estranee e affetto da sviamento.
Nota della Redazione
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