Diritto del cointestatario del libretto di risparmio alla copia del contratto (ABF Collegio di Roma n. 3283 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il cointestatario di un libretto di risparmio, che agisce per la tutela dei propri diritti successori, ha diritto di ottenere dall’intermediario la copia del contratto di apertura del rapporto. La mera dichiarazione di disponibilità a fornire la documentazione, subordinata all’identificazione in filiale e al pagamento di un compenso, non è idonea a soddisfare la pretesa documentale del cliente. Il Collegio accerta il diritto alla consegna del contratto e condanna l’intermediario a fornirlo, respingendo nel resto la domanda.

Il Fatto

La ricorrente è cointestataria di un libretto di risparmio originariamente intestato anche alla sorella e al fratello, deceduto nel maggio 2023. A seguito di contestazioni sulla gestione dei beni ereditari avanzate da un’erede legittima e dell’impugnazione del testamento olografo, la ricorrente ha ritenuto di dover tutelare i propri diritti successori e ha chiesto all’intermediario di accedere alla documentazione relativa al libretto, dall’apertura e per tutte le movimentazioni.

L’istanza è stata rigettata. La ricorrente si è quindi rivolta all’ABF chiedendo l’accertamento della propria titolarità in cointestazione e l’ordine di consegna dell’integrale documentazione. L’intermediario ha eccepito che la ricerca è un servizio a pagamento, subordinato all’identificazione del richiedente e alla compilazione dell’apposita modulistica, dichiarandosi comunque disponibile a produrre quanto richiesto e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la domanda come richiesta di documentazione relativa all’apertura e alla movimentazione di un libretto cointestato, funzionale alla tutela dei diritti successori della ricorrente. La resistente si è dichiarata disponibile a fornire la documentazione, previa identificazione in uno degli uffici, compilazione della modulistica e versamento dell’eventuale compenso, in conformità alle previsioni contrattuali e alle disposizioni di trasparenza.

Il Collegio rileva tuttavia di non avere contezza precisa dell’esaustività della documentazione che l’intermediario si è dichiarato disposto a fornire rispetto a quella richiesta. In particolare, resta incerta la consegna dell’originale contratto di apertura del rapporto controverso. È su questo punto che si concentra la decisione.

Da qui la statuizione del diritto della ricorrente a vedersi consegnare detto contratto e, per l’effetto, la condanna dell’intermediario a fornirlo. La dichiarazione di disponibilità, subordinata a modalità operative e a un corrispettivo, non esaurisce la pretesa documentale, perché non assicura che la consegna avvenga in modo completo rispetto a quanto richiesto.

Il Collegio dispone pertanto che l’intermediario consegni alla ricorrente copia del contratto e respinge nel resto la domanda. Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura e prende atto dell’avvenuto rimborso del contributo di euro 20,00 versato dalla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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