Trasparenza nel credito ai consumatori e nullità del contratto di finanziamento (ABF Collegio di Roma n. 3703 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione degli obblighi di trasparenza precontrattuale e contrattuale, compresa l’omessa consegna del piano di ammortamento, non determina la nullità del contratto di finanziamento, ma può al più fondare una responsabilità di natura risarcitoria, che presuppone una domanda non proposta. La dichiarazione sottoscritta dal cliente di aver ricevuto e preso visione del modulo SECCI e delle condizioni contrattuali costituisce prova dell’assolvimento dell’obbligo informativo. La domanda di annullabilità esige una pronuncia costitutiva preclusa all’Arbitro. La censura non contenuta nel reclamo preventivo è inammissibile per difetto della condizione di procedibilità.

Il Fatto

Il ricorrente sottoscrive il 3.5.2024 un contratto di compravendita di un’autovettura per € 33.400,00, di cui € 19.000,00 tramite finanziamento presso una concessionaria. Il venditore rappresenta la necessità del finanziamento quale condizione della vendita, rassicurando sulla possibilità di recesso al tredicesimo mese. All’atto del recesso il ricorrente rileva che l’importo finanziato ammontava a € 29.379,25, che il totale dovuto era di € 42.726,39 e che il contratto includeva una voce “Dealer Service” per € 2.645,41.

Il ricorrente lamenta difetto di informativa precontrattuale, mancata consegna di condizioni e piano di ammortamento, negligenza per l’errata targa nella polizza RCA, incomprensibilità del conteggio estintivo e superamento del tasso antiusura. Chiede in via principale la nullità del contratto e la restituzione di quanto versato; in via subordinata l’estinzione con il solo capitale residuo e la restituzione del premio assicurativo non goduto. L’intermediario resiste, eccependo la completezza dell’informativa e la legittimità dei conteggi.

La motivazione del Collegio

Sulla prima doglianza il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la violazione delle norme di trasparenza non comporta la nullità del contratto, ma eventualmente una responsabilità sul piano risarcitorio. Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad azionare domande restitutorie. Quanto all’annullabilità, l’accoglimento implicherebbe una pronuncia costitutiva, attività preclusa all’Arbitro.

La censura sull’usura non è contenuta nel reclamo. Il Collegio ricorda che il reclamo preventivo è condizione di procedibilità e che il ricorso deve avere ad oggetto la medesima questione esposta nel reclamo. La doglianza è pertanto inammissibile.

Sul difetto informativo il Collegio osserva che il modulo SECCI riporta in maniera dettagliata le singole voci di costo, anche per i servizi accessori, e che il ricorrente ha sottoscritto con firma digitale la dichiarazione di aver ricevuto copia delle condizioni e del modulo SECCI. L’informativa precontrattuale risulta inviata due giorni prima della stipula, come da data di stampa della modulistica. Quanto al piano di ammortamento, la sua omessa consegna non integra violazione né rende indeterminato l’oggetto, se il contratto riporta tutti gli elementi e le informative previsti.

Sulla polizza, il Collegio rileva che il modulo di rettifica della targa risale al 24.5.2024, a due settimane dalla stipula, che gli effetti sono stati fatti decorrere dal 9.5.2024 e che il ricorrente non prova di aver subito un sinistro nel periodo di vacanza della copertura.

Infine, sul conteggio estintivo, la voce “Servizi” ricomprende i servizi accessori, tra cui il “Dealer Service” per l’installazione del dispositivo satellitare, fornito con il consenso del ricorrente. Le polizze facoltative, in quanto finanziate, rientrano nell’Importo Totale del Credito e non nel Costo Totale del Credito, soggetto a riduzione ai sensi dell’art. 125-sexies TUB. Il Collegio respinge il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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