Prelievo ATM e POS con PIN dopo il furto del portafoglio (ABF Collegio di Torino n. 3072 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento assolve l’onere della prova di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 11/2010 dimostrando l’autenticazione, la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione e l’assenza di malfunzionamenti. Provata l’autenticazione mediante lettura del microchip e digitazione del codice PIN, la conoscenza del codice da parte di terzi non è automaticamente imputabile all’utente, ma questi risponde a titolo di colpa grave se ha custodito il PIN insieme alla carta e non ha adottato particolari cautele nella conservazione dello strumento in luogo aperto al pubblico. La mera coincidenza temporale tra furto e uso fraudolento non fonda alcuna presunzione di colpa, ma la contraddittorietà delle dichiarazioni dell’utente e l’assenza di errori nella digitazione del codice confermano la violazione degli obblighi di custodia.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di aver subito, in data 10 settembre 2025, il furto del portafoglio contenente la carta di debito all’esterno di un supermercato, dopo essere stata avvicinata da uno sconosciuto che tentava di instaurare una conversazione. Nella stessa giornata venivano eseguite due operazioni non autorizzate: un prelievo ATM di € 1.500,00 e un pagamento POS di € 767,70. La ricorrente provvedeva al blocco della carta e alla denuncia, chiedendo all’intermediario la restituzione complessiva di € 2.267,70.

A fondamento della domanda deduceva la violazione degli standard minimi di sicurezza per l’assenza di un servizio di allerta, la successività del pagamento POS rispetto al blocco della carta e l’insussistenza di prova della propria colpa grave. L’intermediario resisteva sostenendo che entrambe le operazioni erano anteriori al blocco, che l’orario contestato dalla ricorrente corrispondeva all’ora locale estera del POS e che la stessa aveva dichiarato, nel modulo di disconoscimento, di aver custodito il PIN insieme alla carta.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il regime probatorio applicabile richiamando il principio del rischio d’impresa affermato dal Collegio di coordinamento, decisione n. 3498/2012. Il prestatore deve dimostrare in sequenza l’autenticazione e la corretta esecuzione dell’operazione, e solo dopo il comportamento gravemente colposo dell’utilizzatore, anche per presunzioni.

Sul primo versante, l’intermediario ha provato che le operazioni sono state autenticate mediante carta originale con microchip e digitazione del codice PIN, senza anomalie. La difformità di orario tra le due operazioni è risolta alla luce dei log: il pagamento POS, indicato dalla ricorrente alle 13:17, corrisponde in realtà alle 12:17 italiane, essendo l’orario riferito al fuso locale del terminale estero. Entrambe le operazioni risultano quindi anteriori al blocco.

Passando alla colpa, il Collegio esclude che la vicenda integri un furto con destrezza. Il fatto è avvenuto in luogo aperto al pubblico, dove è richiesto un grado di attenzione maggiore nella custodia dei propri effetti personali. Il comportamento incauto della vittima ha costituito una sorta di inavvertita facilitazione del furto.

Quanto alla custodia del PIN, il Collegio valorizza la risposta positiva contenuta nel modulo di disconoscimento e l’assenza di errori nella digitazione del codice. Le giustificazioni della ricorrente sulla compilazione del modulo da parte degli operatori non superano tale riscontro. Le dichiarazioni sull’episodio risultano inoltre non del tutto univoche tra denuncia, reclamo e ricorso.

È infine irrilevante la mancata attivazione del servizio di sms-alert, secondo gli orientamenti condivisi dei Collegi, quando la ricezione dell’avviso non avrebbe potuto limitare il pregiudizio, come nel caso di più transazioni eseguite a pochi minuti di distanza. La condotta della ricorrente è perciò giudicata gravemente colposa, in violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 11/2010, con conseguente rigetto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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