Collaborazione con la giustizia e cessazione del vincolo mafioso nel giudizio antimafia (C.G.A.R.S. n. 450 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La scelta del soggetto di collaborare con la giustizia, rendendo dichiarazioni auto ed etero accusatorie utilizzate dagli investigatori, segna una cesura tendenzialmente definitiva del vincolo di fiducia che lo lega alla consorteria mafiosa. Da tale scelta deriva, per il futuro, la sua inaffidabilità per il sodalizio criminale e la conseguente improbabilità che lo stesso possa subire un rischio di inquinamento mafioso dell’impresa, non potendosi ritenere che si presti a una contiguità soggiacente o compiacente. Il giudizio prognostico negativo del Prefetto torna a fondarsi solo a fronte di sopravvenuti, gravi e concordanti elementi indiziari. La collaborazione processuale, valutata dal giudice penale e dal giudice della prevenzione, impone di dequotare le emergenze investigative risalenti e non adeguatamente attualizzate.

Il Fatto

Una società presentava alla Prefettura istanza di iscrizione nella c.d. white list dei fornitori non soggetti a rischio di infiltrazioni mafiose. Nelle more del procedimento ex art. 117 c.p.a., il Prefetto adottava un’informazione antimafia interdittiva, fondata sulle risultanze di una riunione del Gruppo provinciale interforze e sui precedenti e sulle frequentazioni del socio-amministratore. Il TAR accoglieva l’istanza cautelare per violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 e ordinava all’amministrazione di riesaminare il proprio operato. L’amministrazione adottava un nuovo provvedimento interdittivo di contenuto sostanzialmente confermativo, impugnato con motivi aggiunti.

Il giudice di prime cure dichiarava improcedibili il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti e respingeva i secondi. La società appellava. Il C.G.A.R.S. accoglieva l’istanza cautelare rilevando che la dissociazione e la collaborazione con le forze dell’ordine potevano costituire comportamenti idonei a tranciare ogni precedente rapporto con l’organizzazione mafiosa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio scrutinava congiuntamente i motivi di appello, incentrati sulla violazione dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 e sul difetto dei presupposti del giudizio prognostico. Richiamando la propria sentenza n. 73 del 2023, il Consiglio ribadiva che il vincolo valoriale che lega il soggetto alla consorteria si rompe con la morte o con la scelta di collaborare con il giudice e le forze dell’ordine.

Sul piano normativo, il Collegio richiamava l’attenuante della dissociazione attiva e il trattamento riservato al collaboratore di giustizia in fase esecutiva, proprio sul presupposto del venir meno della pericolosità sociale attuale. Nella specie, a prescindere dal formale riconoscimento dello status, il socio-amministratore aveva reso dichiarazioni auto ed etero accusatorie ampiamente utilizzate dagli investigatori, in un segmento di mercato — forniture di inerti e calcestruzzo — direttamente aggredito dal sodalizio.

Valore dirimente il Collegio attribuiva alle dichiarazioni dei magistrati che avevano gestito i processi e degli ufficiali di polizia giudiziaria, che avevano attestato la collaborazione processuale e lo spirito legalitario del soggetto, nonché il suo impegno nell’associazionismo antiracket. Tali apporti venivano resi nella consapevolezza del loro uso difensivo nel procedimento amministrativo.

La difesa erariale sosteneva l’autonomia del giudizio prefettizio, fondato sul criterio del più probabile che non. Il Collegio respingeva l’assunto: la collaborazione con lo Stato rende il soggetto inaffidabile per la consorteria e rende improbabile il rischio di inquinamento, dovendosi escludere tanto la contiguità soggiacente quanto quella compiacente. Solo sopravvenuti, gravi e concordanti elementi indiziari possono riattivare il giudizio di pericolosità.

Il Collegio valorizzava altresì le statuizioni del giudice della prevenzione penale, che aveva escluso l’attualità della pericolosità sociale e respinto la confisca, qualificando come sporadiche e non significative le segnalazioni di frequentazione e spiegando la detenzione di armi come reazione a ritorsioni. Il patteggiamento per le armi clandestine, anteriore alle dichiarazioni, non deponeva in senso contrario. Scemato il valore indiziante delle emergenze investigative, la motivazione dei provvedimenti non risultava più congrua: l’appello era accolto, i provvedimenti annullati e le spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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