Sospensione lavori non elude giudicato se fondata su profilo autonomo (TAR Sardegna n. 520 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è inammissibile quando l’atto amministrativo successivo si fonda su un profilo autonomo rispetto al giudicato di cognizione, che si era limitato ad annullare, per violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, i provvedimenti di autotutela e non si era pronunciato sulla legittimità dei titoli presupposti. La contestazione di tale atto va proposta con ordinario ricorso di cognizione, non con lo strumento ottemperanziale. Non è ammessa la conversione del rito quando il ricorso sia stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto. Il potere di vigilanza-controllo dell’ente locale sui beni culturali non è vincolato ai presupposti dell’art. 21-nonies. L’autorizzazione paesaggistico-culturale della Soprintendenza ex art. 21, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 resta autonoma rispetto al procedimento unico SUAPE.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto una voltura del titolo concessorio di un manufatto tombale e il provvedimento autorizzativo n. 8/2021 al restauro. Il Comune, in autotutela, aveva annullato entrambi gli atti; il TAR Sardegna, con sentenza n. 144/2023, aveva annullato i provvedimenti di autotutela per violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. La pronuncia era passata in giudicato.

Con note del 4 aprile 2023 e del 16 maggio 2023 il Comune sospese i lavori di restauro, ritenendo necessaria un’autonoma autorizzazione della Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 42/2004. La ricorrente propose ricorso per ottemperanza, dichiarato inammissibile con sentenza n. 218/2024. Il Consiglio di Stato, con pronuncia n. 8440/2024, ha annullato tale decisione per violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., per non aver sottoposto al contraddittorio la questione rilevata d’ufficio, rimettendo la causa al primo giudice.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, in diversa composizione rispetto alla precedente decisione, esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità. La sentenza n. 144/2023 si era limitata ad annullare i provvedimenti di autotutela e non aveva statuito – né avrebbe potuto – sulla legittimità della voltura o del provvedimento n. 8/2021. La successiva sospensione dei lavori si fonda sulla ritenuta necessità di un autonomo parere della Soprintendenza, profilo estraneo al giudicato.

Ne deriva che gli atti sospensivi andavano impugnati con ricorso ordinario di cognizione. La conversione del rito è preclusa: il ricorso riassunto è stato notificato l’11 dicembre 2023, quando era già decorso il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto, risalente al 5 maggio 2023.

Per completezza, il Tribunale esamina il merito e lo ritiene infondato. La Soprintendenza aveva esercitato il proprio potere con nota del 5 novembre 2020, richiedendo integrazioni progettuali; ai sensi dell’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 42/2004, la richiesta di chiarimenti sospende il termine del procedimento. I provvedimenti sospensivi sono stati adottati nell’esercizio di un potere di vigilanza-controllo, non vincolato ai presupposti dell’art. 21-nonies. Dal provvedimento n. 8/2021 non è ricavabile alcun assenso della Soprintendenza, poiché esso fa salvi gli adempimenti ulteriori e il modulo DUA esclude l’autorizzazione culturale dal procedimento unico. Manca dunque un affidamento meritevole di tutela.

La tesi dell’inutilità dell’autorizzazione della Soprintendenza non regge al confronto con gli artt. 21, comma 4, e 22, commi 2 e 3, d.lgs. n. 42/2004, che conferiscono all’amministrazione un ampio potere discrezionale, nella specie non travalicato e adeguatamente motivato. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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