Collaborazione inesigibile e benefici penitenziari: onere di allegazione specifica (Cass. pen. Sez. I n. 34157 del 17.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di benefici penitenziari per i condannati per i delitti c.d. ostativi di prima fascia, l’onere di allegare gli elementi specifici circa l’impossibilità, l’inesigibilità o l’irrilevanza oggettiva della collaborazione con la giustizia non è assolto con il mero richiamo alle sentenze di condanna che abbiano accertato i fatti. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella motivata del tribunale di sorveglianza. La verifica della collaborazione inesigibile è prodromica rispetto all’accertamento dell’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Il Fatto

Il ricorrente, detenuto in espiazione di pena per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza di Napoli l’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare. Il Tribunale ha rigettato l’istanza rilevando che il condannato espiava anche pena per reato ostativo di prima fascia, non emergendo alcuna forma di collaborazione prospettabile, e richiamando la nota della D.D.A. circa l’affiliazione a un clan camorristico. Quanto all’attività lavorativa, ne ha evidenziato l’inadeguatezza per il rischio di incontri con pregiudicati nel luogo di lavoro.

Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 41 bis e 58 ter ord. pen. per manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo del travisamento quanto all’ipotizzata affiliazione e dell’erroneo giudizio di inadeguatezza lavorativa.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce in via preliminare il quadro normativo di riferimento. L’art. 4 bis ord. pen., comma 1, nella formulazione antecedente alla sentenza della Corte cost. n. 253 del 2019, prevedeva una presunzione assoluta di pericolosità per i detenuti non collaboranti. Il comma 1 bis ammetteva i benefici nei casi di limitata partecipazione al fatto o di integrale accertamento dei fatti, subordinandoli all’acquisizione di elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

Il d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni, ha interamente sostituito il comma 1 bis, stabilendo che la presunzione ha natura relativa e può essere superata se il detenuto dimostra di avere adempiuto alle obbligazioni civili, allega elementi specifici e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e pone in essere iniziative a favore delle vittime. L’art. 3, comma 2, del medesimo decreto detta la disciplina transitoria per i delitti commessi prima dell’entrata in vigore della novella, richiedendo comunque l’acquisizione di elementi che escludano l’attualità dei collegamenti.

Su tale premessa, la Corte rileva che il ricorso è generico e aspecifico. L’inesigibilità e l’inutilità della collaborazione sono aspetti solo lambiti, con semplice rinvio all’istanza originaria e alle sentenze di condanna. L’onere di delineare gli elementi concreti non può ritenersi adempiuto con la mera asserzione che essi risulterebbero pacificamente dagli atti processuali, secondo il principio già espresso da Sez. I n. 47044 del 2017.

Peraltro, il ricorrente non si è confrontato con il requisito della mancanza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, nella quale rientra l’associazione finalizzata al narcotraffico. Anche le censure sull’adeguatezza dell’attività lavorativa sono inammissibili, in quanto versate in fatto e volte a sollecitare una diversa valutazione di merito. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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