Carta docente ai supplenti: ottemperanza al giudicato e Commissario ad acta (TAR Campania n. 1836 del 26.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore che agisce per l’esecuzione di un titolo giudiziario recante condanna al pagamento di somme di denaro deve rispettare il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Superato tale termine, l’Amministrazione che si costituisca solo formalmente senza provare l’avvenuto adempimento resta inadempiente, perché l’onere della prova dell’esecuzione grava sulla parte pubblica. Il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento, dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione.

Il Fatto

La ricorrente, docente con incarichi di supplenza, ha ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia che le riconosce il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione con le modalità applicate ai docenti a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero all’assegnazione di un buono elettronico di importo nominale di 1.500,00 euro per ciascuna annualità, oltre interessi legali o rivalutazione.

La sentenza è stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione il 19/11/2025 ed è passata in giudicato, come da certificato della Cancelleria del 24/06/2026. Preso atto del perdurante inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di conformarsi al decisum, l’assegnazione di un termine e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, perché depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, secondo il combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. È altresì ammissibile, essendo ampiamente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che impone alle amministrazioni statali di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e vieta al creditore di procedere ad esecuzione forzata prima di tale scadenza.

Nel merito il ricorso è fondato. Non risulta che le statuizioni della decisione, correttamente notificate e passate in giudicato, abbiano ricevuto esecuzione. L’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Sul punto il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa in tema di esecuzione del giudicato (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. III, 24 maggio 2023, n. 1997) e, per l’onere della prova dell’adempimento, le Sezioni Unite Civili n. 13533 del 30 ottobre 2001.

Accolta la domanda, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora il Commissario ad acta nel Dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a idoneo funzionario, perché provveda al pagamento entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della parte, previa attestazione della scadenza del termine e della perdurante inottemperanza.

Il Collegio precisa i poteri del commissario: allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, reperimento materiale delle risorse. L’esaurimento dei fondi o l’assenza di disponibilità di cassa non giustificano l’inottemperanza, dovendo l’organo straordinario attivarsi per rendere possibile il pagamento e riferire poi al Tribunale con dettagliata relazione. Poiché le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si liquida alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in 700,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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