Il riesame cautelare reale non valuta la validità civilistica del testamento (Cass. pen. Sez. 5 n. 1706 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per violazione di legge, restando esclusa, per espresso dettato dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., la deduzione del vizio di motivazione. Nella violazione di legge sono ricompresi esclusivamente i vizi della motivazione così radicali da renderla del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, con conseguente violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. Nella valutazione del fumus commissi delicti, il giudice del riesame deve considerare le concrete risultanze processuali e le contestazioni difensive, indicando le ragioni che rendono sostenibile l’impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato, senza sindacare la fondatezza dell’accusa.
Il Fatto
L’indagato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona che aveva rigettato la sua istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto un testamento olografo datato 17 gennaio 2020, pubblicato da un notaio, e i beni costituenti l’asse ereditario di una persona deceduta. Al ricorrente era contestato il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 490 cod. pen., per aver occultato, distrutto o soppresso due testamenti olografi del defunto, redatti a favore del fratello di quest’ultimo.
Con i motivi di ricorso, rubricati unitariamente, la difesa denunciava l’inosservanza di norme processuali e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Nel merito, sosteneva che il testamento ritenuto soppresso non possedesse i requisiti di forma, essendo privo di sottoscrizione e accostabile a una lettera d’addio; che il testatore fosse incapace di testare per le condizioni psichiche al momento del suicidio; che non vi fosse prova dell’esistenza del secondo testamento; e che mancasse la prova della consapevolezza della sua esistenza. Lamentava, infine, l’illegittimità del sequestro degli immobili, non essendone erede.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricordato che il ricorso in materia di misure cautelari reali è ammissibile solo per violazione di legge, e ha richiamato il costante orientamento di legittimità secondo cui in tale vizio rientrano soltanto i casi di motivazione apparente o del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, tale da determinare una violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., come affermato dalle Sezioni Unite e dalla giurisprudenza successiva.
La Corte ha poi valutato che il tribunale del riesame, organo privo di poteri istruttori, aveva congruamente vagliato il quadro indiziario provvisorio, proprio della fase investigativa, sotteso all’emissione della misura. Il giudice del riesame aveva correttamente contrapposto alla tesi difensiva l’elemento di riscontro consistito nella sparizione di due esemplari riconducibili ad altrettanti testamenti olografi, di cui uno fotografato dai Carabinieri nel corso del sopralluogo successivo al suicidio e l’altro offerto in copia dal querelante. La Corte ha precisato che il giudizio sul fumus non richiede la verifica della validità civilistica degli atti di ultima volontà, demandata alle indagini in corso, essendo sufficiente la sostenibilità dell’impostazione accusatoria circa l’occultamento dei documenti pregiudizievoli per l’indagato. In tale quadro, ha ritenuto che le doglianze difensive, concernenti la capacità di testare, le ragioni dello scritto di addio e l’esistenza del secondo testamento, si traducano in censure sulla logicità intrinseca della motivazione, come tali non proponibili in sede di legittimità e quindi inammissibili. La Corte ha inoltre dichiarato carente di legittimazione la doglianza relativa al sequestro dei beni immobili, avendo il ricorrente stesso escluso di esserne stato beneficiato. All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, per la colpa nella redazione dei motivi ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 325 c.p.p. – Ricorso per cassazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso