Omicidio colposo in battuta di caccia: ricostruzione di fatto insindacabile in Cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 36654 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La ricostruzione della dinamica di un incidente, e in particolare di un omicidio colposo verificatosi durante una battuta di caccia, è rimessa in via esclusiva al giudice di merito e integra apprezzamenti di fatto sottratti al sindacato di legittimità quando sorretti da motivazione adeguata e non manifestamente illogica. Non integra vizio di legittimità la mera prospettazione di una lettura alternativa del compendio probatorio, più favorevole al ricorrente, in assenza di concrete evidenze a sostegno. Il travisamento della prova consiste nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice ne abbia tratto, non già nella sua errata interpretazione, e non può formare oggetto di censura se non è accompagnato dal difetto di autosufficienza del ricorso. La mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale o l’omesso espletamento di una perizia non sono censurabili quando il giudice di appello abbia motivato l’eccezionalità dell’integrazione probatoria. Infine, il colpo di rimbalzo non esclude di per sé l’alto grado della colpa, ove sia stata violata una norma cautelare con elevata intensità.

Il Fatto

La vicenda riguarda un omicidio colposo verificatosi durante una battuta di caccia al cinghiale. Secondo la ricostruzione accolta nei gradi di merito, l’imputato e la vittima erano posizionati sulla linea di posta a una distanza di trenta-quaranta metri l’uno dall’altro. Nel momento in cui un cinghiale, uscito dalla boscaglia, stava attraversando perpendicolarmente la linea, l’imputato si era voltato in direzione dell’animale e aveva esploso tre colpi in rapida successione; uno di essi aveva attinto la vittima alla tempia.

All’imputato erano contestati, quali addebiti di colpa, la negligenza, l’imprudenza e l’imperizia, nonché la violazione delle regole della battuta di caccia, in particolare il non essersi astenuto dallo sparare mentre l’animale attraversava la linea di posta tra la sua postazione e quella del compagno. La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal G.U.P. del Tribunale di Pisa con rito abbreviato, aveva riconosciuto all’imputato le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena in otto mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

La Motivazione della Corte

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Il primo motivo, con cui si contesta la ricostruzione dell’accaduto e la riconducibilità all’imputato dello sparo mortale, è inammissibile per plurime convergenti ragioni. La Corte ribadisce che la ricostruzione di un incidente nella sua dinamica è rimessa al giudice di merito e costituisce una serie di apprezzamenti di fatto sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione; esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata sfugge alla censura di manifesta illogicità. Essa si fonda sulle dichiarazioni delle persone informate sui fatti, su quanto spontaneamente dichiarato nell’immediatezza dall’imputato — che aveva ammesso di aver sparato tre colpi seguendo il movimento del cinghiale e di essersi girato verso la vittima, colpendola alla tempia, forse di rimbalzo — e sul rinvenimento dei bossoli. I giudici hanno inoltre replicato in modo non irragionevole alle obiezioni del consulente tecnico della difesa circa la posizione del corpo e la direzione del colpo dall’alto verso il basso, spiegando che il corpo era stato spostato dai sanitari, che la vittima si era anch’essa girata e che non poteva escludersi un colpo di rimbalzo. A fronte di tale percorso, il motivo si limita a proporre una lettura alternativa, già definita in sede di merito “fantasiosa e non fondata su alcun rilevante elemento presente in atti”.

Quanto al dedotto travisamento della prova in ordine alla testimonianza di un teste, la Corte rileva il difetto di autosufficienza del ricorso, non essendo state le dichiarazioni allegate né integralmente trascritte. Nel merito, il travisamento consiste non già nell’errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla sua assunzione e quelli tratti dal giudice, con errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio.

Parimenti inammissibile è la doglianza relativa al mancato espletamento di una perizia balistica. La Corte richiama il principio dell’art. 603 cod. proc. pen., secondo cui la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello risponde a una logica di eccezionalità, in coerenza con la presunzione di completezza dell’accertamento di primo grado, ed è incensurabile se correttamente motivata. I giudici avevano evidenziato che nessun altro sparo, oltre a quello della vittima e ai tre provenienti dal fucile dell’imputato, era stato udito o era emerso dall’istruttoria.

Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è dichiarato inammissibile perché generico e manifestamente infondato. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che assolve all’obbligo motivazionale dando conto dei criteri dell’art. 133 cod. pen.; una specifica e dettagliata spiegazione è necessaria solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. La Corte d’appello, riconoscendo le attenuanti generiche e riducendo la pena, ha determinato quest’ultima in ragione dell’alto grado della colpa. Il fattore del colpo di rimbalzo, su cui la difesa insiste, è stato coerentemente sminuito. Inammissibile è anche la doglianza sul mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., poiché il risarcimento del danno era avvenuto solo dopo la sentenza di primo grado e non prima dell’ordinanza di ammissione al rito abbreviato. All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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