Colloqui videocollegamento detenuto 41-bis solo per gravissima difficoltà (Cass. pen. Sez. I n. 33896 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen. può essere autorizzato a svolgere colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione audiovisiva a distanza solo quando ricorra una situazione di impossibilità o di gravissima difficoltà a effettuare i colloqui in presenza. Il presupposto non è integrato da difficoltà economiche rappresentate in termini generici, né dallo stato di gravidanza o di madre di un figlio minore di un anno, in assenza di comprovate controindicazioni mediche ostative al viaggio. La valutazione del Tribunale di sorveglianza che esclude tale presupposto, se logicamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
Il Fatto
Il detenuto, ristretto in regime di art. 41-bis ord. pen. presso un istituto emiliano, aveva ottenuto dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia l’autorizzazione a effettuare colloqui visivi in videocollegamento, a mesi alterni, con la nipote in stato di gravidanza avanzata.
Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, accogliendo il reclamo del Ministero della Giustizia e rigettando quello del detenuto, aveva invece negato l’autorizzazione. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1, 18, 28 e 41-bis ord. pen., agli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost. e all’art. 8 Cedu, censurando la nozione di “gravissima difficoltà” adottata dal Tribunale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal riconoscimento che la possibilità di colloqui visivi con i familiari è espressione del diritto fondamentale alla vita familiare e al mantenimento delle relazioni con i congiunti più stretti. Tale diritto spetta anche ai detenuti in regime differenziato, ai quali però si applicano disposizioni restrittive quanto al numero e alle modalità dei colloqui. L’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen. prevede un colloquio visivo al mese, a intervalli regolari, con esclusione delle persone diverse dai familiari.
La questione specifica dei colloqui audiovisivi è stata oggetto di numerose pronunce. Il principio consolidato — richiamato dalla Corte con le sentenze Sez. I n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Sez. I n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, Sez. I n. 23819 del 22/06/2020 e Sez. I n. 42647 del 15/06/2022, Costa — è che il detenuto può essere autorizzato ai colloqui in videocollegamento in situazioni di impossibilità o di gravissima difficoltà a svolgerli in presenza, con modalità idonee ad assicurare le cautele imposte dal regime. La Corte richiama anche Sez. V n. 50469 del 08/11/2023, Giorgi, secondo cui, nei casi di impossibilità o gravissima difficoltà di un congiunto, deve essere consentito anche agli altri familiari di partecipare al colloquio a distanza, nei limiti dell’art. 37 d.P.R. n. 230/2000.
Nel caso concreto il Tribunale si è conformato a tali principi, dando conto con motivazione immune da censure dell’insussistenza del presupposto. Quanto ai familiari, le difficoltà economiche erano rappresentate in termini generici, senza indicare che cosa fosse mutato rispetto al 2022 e agli anni precedenti, nei quali i congiunti avevano raggiunto la struttura dalla Sicilia senza analoghi impedimenti. Quanto alla nipote, lo stato di gravidanza e quello di madre di un figlio minore di un anno non assumono rilievo in assenza di comprovate controindicazioni mediche ostative al viaggio.
La conclusione secondo cui le circostanze rappresentate non integrano un’ipotesi eccezionale di impossibilità o gravissima difficoltà risulta quindi logica e coerente, e non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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