Inammissibile il ricorso che omette il confronto con le Sezioni Unite Cirelli (Cass. pen. Sez. IV n. 37469 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che fissa in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, si applica ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal 1° luglio 2024. Il ricorso che, pur successivo al deposito della pronuncia delle Sezioni Unite, ometta ogni confronto con tale principio di diritto è inammissibile. La deduzione della violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non integra motivo consentito, poiché la violazione di norme processuali è deducibile solo se stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. La causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. non è rilevabile d’ufficio, né sul giudice di merito grava, in difetto di specifica richiesta, l’obbligo di pronunciare sulla stessa. L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Il Fatto
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 30 ottobre 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Enna il 17 gennaio 2024 per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, contestato per la detenzione a fini di cessione di marijuana, da cui era possibile ricavare 73,1 dosi medie. Ritenuta la recidiva, era stata irrogata la pena di nove mesi di reclusione ed euro 1.500 di multa.
I giudici di merito hanno fondato la responsabilità sul concorso nella detenzione, valorizzando le modalità del fatto, l’occultamento della sostanza e il rinvenimento di strumenti di pesatura, superando le dichiarazioni con cui un familiare si era assunto ogni responsabilità. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza del termine a comparire in appello, il vizio di motivazione in ordine alla destinazione della sostanza, la violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio e l’intervenuta prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso, muovendo dal primo motivo. Le Sezioni Unite hanno dirimito il contrasto tra le sezioni semplici affermando che il termine a comparire di quaranta giorni si applica ai soli atti di impugnazione proposti dal 1° luglio 2024. Poiché l’appello era stato presentato il 31 maggio 2024 e la citazione era stata notificata il 29 settembre e il 3 ottobre 2024, deve ritenersi rispettato il termine di venti giorni. Il ricorso, successivo al deposito della pronuncia delle Sezioni Unite, non ne ha operato alcun confronto.
Il secondo motivo è risultato in parte aspecifico e in parte non consentito. Il ricorrente si è limitato a reiterare censure già dedotte in appello e disattese, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha valorizzato il comportamento tenuto alla vista degli operanti, le modalità di occultamento, il dato ponderale e la presenza dei bilancini. Si tratta di valutazione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
La doglianza ex art. 192 cod. proc. pen. è inammissibile, perché la violazione di norme processuali è deducibile solo se stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come prescrive l’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il motivo relativo all’art. 131-bis cod. pen. non è consentito, essendo dedotto per la prima volta in cassazione, in contrasto con l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., né il giudice di merito era tenuto a pronunciare d’ufficio in difetto di specifica richiesta.
Quanto alla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, il sindacato di legittimità resta limitato al riscontro di un logico apparato argomentativo, senza verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Il ricorrente ha evocato il canone per lamentare la mancata assoluzione, senza dedurre alcun vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. Infine, l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione, non formandosi un valido rapporto di impugnazione.
Nota della Redazione
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