Reato continuato e tossicodipendenza: no automatico al vincolo (Cass. pen. Sez. I n. 33895 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice di merito deve accertare l’unicità del medesimo disegno criminoso attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità delle condotte, risalendo dai fatti commessi all’antecedente ideologico rappresentato da una programmazione unitaria, almeno nelle linee essenziali, di una pluralità di reati in vista di un unico fine specifico. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé l’elemento intellettivo richiesto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., né consentono l’applicazione del trattamento più mite. Lo stato di tossicodipendenza, richiamato dall’art. 671 cod. proc. pen., non determina l’automatico riconoscimento della continuazione: la scelta legislativa opera esclusivamente sul terreno probatorio, quale possibile indice dell’ideazione comune, e non modifica i presupposti sostanziali dell’istituto. Ne consegue che, ove gli altri indicatori esprimano valenza contraria, il solo dato della tossicodipendenza non è sufficiente a fondare il vincolo.
Il Fatto
Il Tribunale di Patti, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessa il 10 marzo 2026 ha rigettato l’istanza con cui l’interessato chiedeva di applicare la disciplina del reato continuato tra i fatti oggetto di diversi procedimenti, commessi nell’intervallo compreso tra il 30 giugno 2010 e il 22 novembre 2015.
Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: l’omessa valutazione della documentazione sulla tossicodipendenza relativa al periodo 2013-2016; la mancata considerazione di tale stato quale indice sintomatico del disegno criminoso; l’errata nozione di medesimo disegno criminoso, confusa con una pianificazione dettagliata di ogni episodio; il travisamento dell’istanza difensiva, con cui si chiedeva il riconoscimento del vincolo tra gruppi omogenei di reati.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso infondato. Ripercorrendo la giurisprudenza di legittimità, ricorda che il trattamento più mite rispetto al cumulo materiale è giustificato solo dall’esistenza di una rappresentazione unitaria delle condotte sin dal momento ideativo, almeno nelle loro linee essenziali, così da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose. La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere, di per sé, non integrano l’elemento intellettivo che caratterizza l’istituto.
La sentenza individua gli indici rivelatori della preordinazione unitaria: la ridotta distanza cronologica tra i fatti, le concrete modalità della condotta, l’omogeneità del bene tutelato, la causale e le condizioni di tempo e luogo. Anche uno solo di tali elementi può essere valorizzato, purché significativo. La Corte ribadisce, richiamando le Sezioni Unite n. 28659 del 2017, che la continuazione non può ridursi a una scelta di vita o a una tendenza indeterminata al crimine, né richiede che tutti i reati siano stati dettagliatamente progettati: è sufficiente una visibile programmazione iniziale di più condotte in vista di un unico fine concreto e specifico.
Quanto alla tossicodipendenza, il Collegio precisa che essa può assumere rilievo nella valutazione complessiva, ma non determina l’automatico riconoscimento della continuazione. L’inserimento di tale condizione nell’art. 671 cod. proc. pen. non modifica le caratteristiche dell’istituto, restando il presupposto quello descritto dall’art. 81 cod. pen., ma opera esclusivamente sul terreno probatorio, come fattore di possibile riconoscimento dell’ideazione comune. Pertanto, quando altri indicatori — come il lasso temporale — esprimono valenza contraria, il dato della tossicodipendenza non può da solo consentire l’applicazione della norma di favore.
Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione si è conformato a tali principi. Il Tribunale ha valorizzato il lungo intervallo tra le condotte, le modalità esecutive, la sistematicità, l’eterogeneità dei reati e dei beni giuridici lesi, la genericità della causale e i diversi luoghi di realizzazione. Ha inoltre considerato lo stato di tossicodipendenza, ritenuto tuttavia insufficiente, in assenza di ulteriori elementi, a fondare il vincolo, anche con riferimento ai gruppi di reati indicati dalla difesa. La motivazione, priva di palesi vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità.
Nota della Redazione
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