Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nella misura degli interessi legali (TAR Lazio n. 844 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. Essa non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali sull’importo dovuto. Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento dell’amministrazione al titolo esecutivo, assegna un termine per l’esecuzione e, decorso inutilmente, attiva il commissario ad acta. L’ammontare della penalità è commisurato alla durata dell’inottemperanza, il cui termine finale coincide con l’insediamento del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario di Latina, sezione lavoro, con il quale il Comune di Norma era stato condannato a pagargli la somma di euro 15.729,32, oltre accessori. Il decreto era stato dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione e notificato in forma esecutiva all’ente il 19 dicembre 2023.

Il ricorrente ha chiesto il rilascio dei provvedimenti necessari ad assicurare l’integrale esecuzione del titolo, inclusa l’applicazione di una penalità di mora. L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che l’ente pubblico non aveva provveduto a eseguire il provvedimento giurisdizionale, senza fornire elementi ostativi. Su questa base ha ritenuto di accogliere il ricorso e di fissare un termine per l’ottemperanza.

Il Tribunale ha richiamato l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., che consente al giudice, in caso di accoglimento del ricorso, di fissare su richiesta di parte la somma dovuta dal resistente per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, salvo che ciò non sia manifestamente iniquo o vi siano altre ragioni ostative. Nei giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se pari agli interessi legali.

Il Collegio ha quindi disposto l’applicazione della penalità di mora nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Ha precisato che l’ammontare è commisurato alla durata dell’inottemperanza e che il termine finale coincide con il giorno di insediamento del commissario ad acta. La parte ricorrente ha l’obbligo di evitare soluzioni di continuità tra la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e l’insediamento del commissario, sollecitandone tempestivamente l’intervento.

In dispositivo il Tribunale ha assegnato al Comune il termine di sessanta giorni per l’integrale esecuzione del decreto. Ha previsto che, decorso inutilmente tale termine, provveda entro i successivi sessanta giorni il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, con compenso liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio. Ha inoltre condannato l’ente al pagamento della penalità di mora e delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.600,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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