Segnalazione in Centrale dei Rischi e prova del preavviso al consumatore (ABF Collegio di Napoli n. 4310 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata o intempestiva notifica del preavviso di segnalazione in Centrale dei Rischi, dovuto ai sensi dell’art. 125, comma 3, T.U.B., non determina di per sé l’illegittimità dell’iscrizione, a differenza di quanto vale per la segnalazione in SIC, e può costituire soltanto il presupposto di una richiesta risarcitoria. Il danno da illegittima segnalazione non è configurabile in re ipsa, né patrimoniale né non patrimoniale: grava sul ricorrente l’onere di allegare e provare in concreto il pregiudizio, anche mediante presunzioni semplici o fatti notori. Il danno da mancato accesso al credito costituisce perdita di chance e richiede una specifica dimostrazione. In assenza della visura dalla quale risulti la data di iscrizione, l’Arbitro non può valutare la tempestività degli avvisi comunque pervenuti nella sfera di conoscibilità del cliente.

Il Fatto

Il ricorrente afferma di essere stato segnalato a sofferenza in Centrale dei Rischi senza aver mai ricevuto il preavviso di segnalazione. Sostiene che la comunicazione del 23 dicembre 2019 richiamata dalla banca riguardasse un semplice sconfinamento e che le raccomandate successive, inviate nel 2020, non gli sarebbero mai state consegnate. Da qui la contestazione sulla mancanza di prova dell’effettiva ricezione del preavviso e la deduzione di danni patrimoniali, per spese di difesa e impossibilità di accesso a finanziamenti, e non patrimoniali, per ansia e stress.

L’intermediario replica che la segnalazione è legittima e che il ricorrente ha sempre indicato lo stesso indirizzo di residenza, coincidente con quello della procura per il ricorso. Espone di aver inviato quattro raccomandate: quella del 23 dicembre 2019, ricevuta; quella del 31 gennaio 2020, restituita per compiuta giacenza; quella del 13 agosto 2020, tornata al mittente con la dicitura “sconosciuto”; quella del 18 dicembre 2020, relativa alla segnalazione a sofferenza, restituita per destinatario sconosciuto. Il mancato ritiro, conclude, non è imputabile alla banca.

La motivazione del Collegio

Il Collegio rileva anzitutto che l’esistenza della segnalazione è pacifica e che il ricorrente non contesta il presupposto sostanziale dell’iscrizione, ma solo la mancata notifica del preavviso. La questione va risolta alla luce dell’art. 125, comma 3, T.U.B., secondo cui i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative.

Dalla documentazione emerge che le prime due comunicazioni, quelle del 23.12.2019 e del 31.01.2020, devono ritenersi recapitate, mentre le ultime due, del 13.07.2020 e del 18.12.2020, non risultano consegnate per destinatario sconosciuto. Sui primi due avvisi, rientranti ex lege nella sfera di conoscibilità del ricorrente, l’Arbitro dichiara però impossibile ogni valutazione di tempestività: manca la visura dalla quale ricavare la data di iscrizione in Centrale Rischi, indispensabile per apprezzare la correttezza del comportamento dell’intermediario.

Il Collegio aggiunge, per completezza, che secondo l’orientamento costante dell’Arbitro la mancata notifica del preavviso, in caso di iscrizione in Centrale Rischi, non è idonea a determinare l’illegittimità della segnalazione, potendo costituire solo il presupposto di una richiesta risarcitoria. Anche ove fosse provata l’intempestività, dunque, la domanda risarcitoria non avrebbe trovato accoglimento per carenza di prova: il ricorrente si limita a quantificare i danni, senza dimostrarli.

Sul punto il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi ABF, secondo cui il danno da mancato accesso al credito è perdita di chance e richiede una specifica prova del pregiudizio. La giurisprudenza di legittimità, qui citata nella Cass., sez. III, ord. 21 novembre 2017, n. 27557, esclude la configurabilità di un danno in re ipsa, patrimoniale o non patrimoniale, essendo sempre necessaria la prova della perdita. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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