Colpa grave del dirigente assente senza verbale di consegna esaustivo (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 85 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile del dirigente pubblico, la condotta del titolare dell’ufficio che, all’atto dell’insediamento, faccia affidamento sulle dichiarazioni rese dal predecessore nel verbale di consegna non integra colpa grave quando questi abbia taciuto elementi informativi fondamentali, quali la mancata registrazione dei rapporti nel sistema informativo dedicato. Il principio di continuità dell’azione amministrativa, declinazione del canone di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., impone che la trattazione degli affari non subisca cesure per effetto della rotazione dirigenziale, ma non autorizza a riversare sul dirigente subentrante le inefficienze altrui quando il flusso informativo gli sia stato occultato. Sussiste invece colpa grave per la prescrizione dei crediti divenuti esigibili dopo che il dirigente ha pienamente assunto la gestione, essendo tenuto a utilizzare gli strumenti informativi per individuare i crediti prossimi alla scadenza.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio tre dirigenti dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro nella rispettiva qualità, imputando loro la mancata adozione di numerose ordinanze-ingiunzione entro il termine prescrizionale quinquennale. Il pregiudizio erariale derivava dalla prescrizione dei crediti sanzionatori per centinaia di rapporti.
La Sezione territoriale assolveva due convenuti e condannava il solo appellante, dirigente subentrato nella titolarità dell’ufficio, ritenendo gravemente colposa la mancata ricognizione fisica dei fascicoli giacenti all’atto dell’insediamento. Proponeva appello, deducendo l’insussistenza della colpa grave e contestando la quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ricostruisce il fondamento normativo della pretesa diligenza dirigenziale. Il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., declinato anche dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, si articola in tempestività, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. Ad esso si collega la funzione dirigenziale descritta dagli artt. 4 e 17 del d.lgs. 165/2001, cui corrisponde una responsabilità di risultato.
La Corte richiama il principio di continuità dell’azione amministrativa, elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui l’amministrazione deve assicurare la permanenza del risultato utile per la collettività anche a fronte del mutato contesto organizzativo. In tale prospettiva il verbale di consegna assume rilievo centrale: esso deve garantire che la trattazione degli affari non subisca interruzioni per effetto della rotazione dirigenziale.
Il Collegio accerta che il verbale redatto dal predecessore non conteneva alcun accenno ai rapporti non caricati nel sistema informativo. Il dirigente subentrante, pertanto, non era consapevole della disfunzione. La Corte esclude che dall’ordinamento possa ricavarsi un principio per cui il titolare è in ogni caso responsabile delle inefficienze dell’ufficio, anche quando gli siano stati taciuti elementi informativi fondamentali.
La pretesa di una ricognizione fisica dei fascicoli custoditi negli armadi, fondata su mere supposizioni o sospetti verso il predecessore, contrasta con il canone di buon andamento e con i principi di efficacia, efficienza ed economicità. La ricognizione va condotta mediante gli strumenti informativi predisposti dall’amministrazione. Il Collegio ravvisa anzi un profilo di responsabilità in capo ai funzionari che, ricevuta un’indicazione contraria ai doveri d’ufficio, avrebbero dovuto discostarsene o fare rimostranza.
Quanto alle pratiche pervenute successivamente al primo luglio 2016, quando l’appellante assunse pienamente la gestione delle sanzioni, la prescrizione è invece a lui imputabile: attraverso il sistema informativo avrebbe potuto individuare i crediti prossimi alla scadenza. La Corte respinge le censure sulla quantificazione del danno, ritenendo la perdita del credito definitiva e non ipotetica, e applica il potere riduttivo nella misura del 70 per cento, in considerazione del carico di lavoro e dell’arretrato ereditato.
Nota della Redazione
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