Pensione privilegiata: nesso eziologico non provato e divieto di nova in appello (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 86 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione privilegiata non è meramente legato al manifestarsi di un’affezione durante il servizio, occorrendo un concreto nesso eziologico tra la patologia e gli eventi di servizio, ai sensi dell’art. 67 del DPR n. 1092/1973. Grava sul richiedente l’onere di confutare, con rigorosa documentazione medico-legale, le valutazioni del Comitato di verifica che abbia individuato fattori causali estranei al servizio. La consulenza tecnica d’ufficio non può sopperire alle lacune probatorie della parte, in ossequio al principio dispositivo. È inammissibile, ai sensi dell’art. 194 c.g.c., la produzione in appello di documenti non dedotti in primo grado, salvo che la parte dimostri l’impossibilità incolpevole. L’appello proposto nei confronti di un soggetto non evocato in primo grado è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente, sostituto Commissario di Polizia, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie ai fini del futuro riconoscimento del diritto a pensione privilegiata. Il Comitato di verifica, con proprio parere, aveva escluso la dipendenza delle infermità dal servizio e il Ministero dell’Interno aveva conseguentemente negato il beneficio.
Il giudice di prime cure ha rigettato il ricorso per difetto di prova del nesso eziologico tra le patologie e gli eventi di servizio, respingendo anche l’istanza di consulenza tecnica. L’appellante ha proposto gravame lamentando l’erroneità della decisione per non avere il giudice disposto la CTU e per l’omessa valutazione di documentazione decisiva, chiedendo in via gradato la rimessione degli atti al primo giudice.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto rilevato, in via preliminare, che nel giudizio di primo grado il ricorrente non aveva evocato il Ministero dell’Interno, sicché l’appello proposto nei confronti di tale dicastero, non parte del primo giudizio, si configura inammissibile.
Sempre in via preliminare, il Collegio ha osservato che è precluso l’apprezzamento di prove versate in giudizio soltanto in appello, in violazione dell’art. 194 c.g.c., che sancisce l’inammissibilità delle prove e il divieto di produrre documenti per la prima volta in appello, salvo che la parte dimostri di non averli potuti proporre in primo grado per causa ad essa non imputabile. Nel caso di specie l’appellante non ha indicato alcun elemento integrante tale fattispecie.
Nel merito, la Corte ha rigettato le doglianze, confermando che il diritto alla pensione privilegiata non è legato al mero manifestarsi dell’affezione durante il servizio, occorrendo un concreto nesso eziologico tra patologia ed eventi di servizio, come previsto dall’art. 67 del DPR n. 1092/1973. Il ricorrente aveva provato solo i fatti di servizio, senza avversare adeguatamente le valutazioni del Comitato con idonea documentazione sanitaria che dimostrasse la riconducibilità delle patologie ad accadimenti di servizio, come causa principale o concausa preponderante.
Poiché il parere del Comitato aveva individuato fattori estranei al servizio, di ordine costituzionale, quali determinanti delle affezioni, l’istante avrebbe dovuto confutarli specificamente sulla base di rigorosi parametri tratti dalla letteratura medico-scientifica. La Corte ha quindi escluso che il primo giudice dovesse disporre una CTU, non sussistendo elementi tali da giustificarla e non potendo la perizia sopperire alle lacune probatorie della parte, in ossequio al principio dispositivo di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva compiutamente esaminato gli atti del fascicolo, senza rinvenire traumi o particolari modalità di servizio causative delle infermità; neppure la documentazione sanitaria presentata alla C.M.O. risulta dirimente, trattandosi di mera refertazione. L’appello è stato pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese di lite.
Nota della Redazione
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