Ordine di demolizione nullo se rivolto solo ad alcuni comproprietari (TAR Abruzzo n. 311 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione adottato ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 deve essere emesso nei confronti di tutti i proprietari delle aree su cui insistono gli abusi, non soltanto di alcuni di essi. La notificazione del provvedimento ai comproprietari pretermessi non sana il vizio, perché costoro restano destinatari di un atto che impone obblighi a terzi e non consente loro di adempiere né di contestare l’ordine. Quando le particelle interessate appartengono a soggetti diversi, il provvedimento deve inoltre collegare ogni singola opera alla particella su cui insiste, individuando i proprietari obbligati alla demolizione. La presunzione di responsabilità a carico dell’affittuario con disponibilità dell’area è iuris tantum e richiede, per essere superata, una prova analitica e non apodittica.

Il Fatto

Il Comune ingiunge alla società affittuaria e ad alcuni soggetti qualificati come proprietari la demolizione di opere realizzate in assenza di titolo edilizio su un complesso di particelle catastali. Un precedente ordine era stato sospeso in sede cautelare perché rivolto al solo responsabile dell’abuso e non ai proprietari. L’Amministrazione avvia un nuovo procedimento e adotta una nuova ordinanza, indirizzata alla società e a tre comproprietari.

La società impugna il provvedimento deducendo il difetto dei presupposti, non essendo responsabile degli abusi risalenti a epoca anteriore alla consegna dell’area, e l’illogicità della motivazione. Il Comune resiste chiedendo la reiezione. La causa giunge alla decisione all’udienza pubblica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondata la censura sulla responsabilità della società. Questa aveva il godimento dell’area in forza di un contratto di affitto di azienda e opera nei suoi confronti la presunzione di essere artefice degli abusi. La produzione fotografica è giudicata apodittica: l’affittuaria non ha argomentato analiticamente la presenza di ciascun manufatto prima della consegna, così non assolve l’onere probatorio che le incombe.

È invece fondata la doglianza sulla incompletezza dei destinatari. Il Comune ammette che una delle particelle indicate nel provvedimento appartiene pro quota anche a soggetti diversi dai destinatari dell’ordine. L’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 impone di ingiungere la demolizione al proprietario e al responsabile dell’abuso. L’ordinanza risulta perciò illegittima perché non emessa nei confronti di tutti i proprietari.

La difesa comunale sostiene di aver notificato l’atto anche ai comproprietari pretermessi, ma il Collegio rileva che non vi è prova in atti. Soprattutto, la notifica sarebbe irrilevante: quei soggetti riceverebbero un provvedimento che impone obblighi a terzi, mentre essi sono cointeressati e non controinteressati, dovendo essere destinatari dell’ordine in quanto proprietari. La soluzione è avvalorata dal richiamo alla giurisprudenza amministrativa sull’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, che esige la notifica dell’ordine a tutti i proprietari, non essendo ammessa una spoliazione pro quota. Vale anche per il nudo proprietario, che può attivarsi per la rimozione.

Accolta anche la censura sulla carente individuazione delle opere. Il provvedimento elenca le particelle e i manufatti, ma non colloca ciascuna opera nella singola particella. Poiché le aree appartengono a proprietari diversi, era onere del Comune collegare ogni abuso al terreno di riferimento e ai relativi obbligati. Non basta l’indicazione degli estremi catastali nell’incipit. Il secondo motivo, generico, è invece respinto.

Il ricorso è accolto e l’ordinanza annullata. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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